Cassazione Penale, Sentenza n. 39152/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che convalidava il decreto del Questore di Cosenza del 21/03/2024, con cui era stato vietato al ricorrente di accedere ai luoghi di manifestazioni sportive e prescritta la doppia presentazione in Questura per la durata di 5 anni (DASPO). Il ricorrente deduceva: (1) mancata attribuibilità delle condotte violente a suo carico e carenza di fumus boni iuris, lamentando che le fonti video non erano allegate agli atti e che dai video emergerebbe che egli aveva semplicemente seguito la folla; (2) carenza di motivazione sulla pericolosità sociale e sulla recidiva; (3) insufficiente motivazione sull'urgenza e sulla necessità della misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il sindacato sulla convalida del provvedimento questorile è limitato agli atti trasmessi (in particolare alla CNR) e la Corte di legittimità non può svolgere attività istruttoria né valutare direttamente materiale non presente nel fascicolo (es. video non allegati). Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo richiamando la disciplina del cosiddetto DASPO del recidivo (art.6, comma 5, legge n.401/1989 come modificata), che rende obbligatoria la prescrizione della comparizione e ne fissa la durata tra 5 e 8 anni: la misura di 5 anni è stata ritenuta congrua alla luce della gravità. Sul terzo motivo, la Corte ha osservato che la motivazione sull'urgenza è richiesta solo se il provvedimento questorile sia stato eseguito nel lasso di tempo tra notifica e convalida, circostanza non documentata. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401 - art. 6
norma che disciplina il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e le correlate prescrizioni di comparizione
La Corte ricorda i presupposti per la convalida del provvedimento del Questore: ragioni di necessità ed urgenza, pericolosità concreta e attuale, attribuibilità delle condotte e congruità della durata; il controllo giudiziario si effettua sui documenti allegati alla richiesta di convalida e non può trasformarsi in un nuovo dibattimento istruttorio.
l'art. 6, comma 5 prevede il DASPO del "recidivo" con obbligatorietà della prescrizione e durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 8 anni
La Corte ha applicato questa disposizione per giustificare la prescrizione obbligatoria e la durata minima di 5 anni, ritenendola adeguata in ragione della gravitaà dei fatti e della recidiva.
Costituzione, art. 13, comma 3
richiamata in quanto i provvedimenti provvisori restrittivi della libertà hanno natura "servente" rispetto al controllo giudiziario
Il decreto del Questore è una misura amministrativa di prevenzione soggetta al controllo di legalità del giudice della convalida; tale controllo si effettua sul materiale presente agli atti senza che il giudice di legittimità possa procedere ad istruzione.
Codice di procedura penale, art. 616
articolo relativo alla condanna alle spese processuali
Sulla base di questa norma la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
citata in rapporto alla determinazione equitativa delle somme da versare alla Cassa delle Ammende
La Corte di legittimità considera l'assenza di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità e applica una sanzione pecuniaria equitativa per la Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Il giudice che convalida un provvedimento del Questore valuta i presupposti (necessità/urgenza, pericolosità concreta, attribuibilità delle condotte, congruità della durata) esclusivamente sulla base degli atti trasmessi (CNR, documentazione allegata) e delle memorie difensive; non può svolgere una nuova istruttoria o visionare materiali non presenti nel fascicolo.
- La mera prospettazione di una diversa ricostruzione fattuale fondata su fonti non allegate (es. video non versati agli atti) è in genere inammissibile in sede di legittimità rispetto alla convalida del DASPO.
- Per i soggetti recidivi la normativa prevede una disciplina aggravata del DASPO: la prescrizione della comparizione è obbligatoria e la durata è compresa tra 5 e 8 anni; la scelta del minimo quinquennale è compatibile se motivata dalla gravitaà dei fatti.
- La motivazione sull'urgenza va fornita solo se il provvedimento questorile sia stato eseguito nell'intervallo tra notifica e convalida; in mancanza di documentazione di esecuzione immediata la censura sull'urgenza è debole.
- Il controllo del giudice della convalida richiede una motivazione che valuti proporzionalità e adeguatezza della misura rispetto agli elementi disponibili; tuttavia la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nel riconsiderare direttamente prove non depositate.
- Elementi probatori nuovi o aggiuntivi rispetto a quelli allegati alla richiesta di convalida possono essere valutati in sede successiva (es. dibattimento o nuovi gradi di giudizio) ma non travolgono retroattivamente la legittimità della convalida precedente se non emergono travisamenti probatori evidenti.
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