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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37127/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 1° aprile 2026 della Corte d’appello di Brescia, deducendo con un unico motivo vizio di motivazione illogica e contraddittoria. Ha contestato la declaratoria d’inammissibilità dell’appello quanto ai capi residui, sopravvissuti alla declaratoria di prescrizione, sostenendo che i motivi d’appello rispettassero il requisito di specificità previsto dall’art. 581 c.p.p. La Corte di cassazione rileva che la censura ripropone senza apprezzabili elementi di novità le doglianze già esaminate dai giudici territoriali e non indica in modo specifico le ragioni di diritto e i dati di fatto a sostegno della richiesta. L’ordinanza impugnata aveva osservato che l’appello della coimputata era privo di elementi confutativi rispetto alla motivazione di primo grado, salvo un riferimento alla confisca non disposta per l’impossibilità di ricostruire il profitto; gli appelli degli altri coimputati, compreso quello rilevante nel presente ricorso, riproducevano quello della coimputata e richiamavano persino capi d’imputazione a lei riferibili. Il reato contestato non è individuabile dal testo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo generico l’unico motivo e osservando che le ragioni dell’inammissibilità dell’appello erano state adeguatamente illustrate nell’ordinanza impugnata. Ha precisato che la riproduzione, anche parziale o totale, dei motivi d’appello in cassazione è consentita soltanto se funzionale a documentare il vizio e accompagnata da un’autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione riferita al provvedimento impugnato e alla sua motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. Il testo riporta la data di deposito in cancelleria in forma corrotta e non consente di determinarla con certezza.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    l'articolo 581, cod. proc. pen. che richiede l'annunciazione specifica dei motivi d'appello

    L’atto d’appello deve enunciare specificamente i motivi; la Corte ha confermato l’inammissibilità degli appelli ritenuti aspecifici e privi di effettiva confutazione della decisione di primo grado.

Massime di principio

  • I motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre, in tutto o in parte, quelli d’appello soltanto quando tale riproduzione sia funzionale a documentare il vizio dedotto e sia accompagnata da un’autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione riferita al provvedimento impugnato e confrontata con la relativa motivazione.
  • È inammissibile per genericità il ricorso che riproponga doglianze già respinte senza confrontarsi in modo critico con le ragioni della decisione impugnata e senza indicare le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a fondamento delle richieste.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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