Cassazione Penale, Sentenza n. 36329/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannata)
La controversia
Il Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 17 aprile 2026 aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa alla condannata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza irrevocabile dal 1° ottobre 2010. La revoca era stata disposta perché la condannata aveva commesso un ulteriore reato il 30 marzo 2014, entro il quinquennio, pur essendo la relativa condanna divenuta irrevocabile oltre tale termine. Con il ricorso per cassazione, la condannata ha dedotto violazione degli artt. 168 e 163 c.p. e vizio di motivazione: in primo luogo, ha sostenuto che la condanna per il secondo reato sarebbe dovuta diventare irrevocabile entro il quinquennio; in secondo luogo, ha rilevato che anche la seconda condanna aveva concesso la sospensione condizionale e che il cumulo delle pene non superava due anni, sicché la reiterazione del beneficio rientrava nella facoltà del giudice della cognizione ai sensi dell’art. 164 c.p.; infine, ha osservato che la precedente condanna a pena sospesa era già nota al giudice della cognizione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata. Ha respinto il primo profilo: ai fini della revoca ex art. 168, comma 1, n. 1, c.p. rileva che il nuovo reato sia stato commesso entro il quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio, non che entro lo stesso termine diventi irrevocabile la sentenza di condanna per il nuovo reato. Ha invece ritenuto decisivo il secondo profilo: poiché anche la condanna per il reato commesso nel quinquennio aveva concesso la sospensione condizionale, non ricorreva il presupposto per la revoca del primo beneficio. La decisione non attribuisce un autonomo esito al rilievo circa la conoscenza della precedente condanna da parte del giudice della cognizione.
Norme richiamate
perché si verifichi il presupposto per la revoca del beneficio di cui all’art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen, è sufficiente la commissione di un reato nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio e non già il passaggio in giudicato della relativa sentenza di condanna.
La revoca presuppone che il nuovo reato sia stato commesso entro il quinquennio decorrente dall’irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio; l’irrevocabilità della condanna per il nuovo reato può intervenire anche successivamente.
La revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione.
La revoca esecutiva è obbligatoria quando, entro i termini previsti, sopraggiunge una condanna non sospesa per un successivo delitto; non opera invece per il solo fatto della nuova condanna se la pena è stata nuovamente sospesa dal giudice della cognizione.
nel caso in cui il giudice della cognizione abbia ritenuto di concedere per la seconda volta il beneficio della sospensione condizionale della pena, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 164 cod. pen., non sussiste alcuna condizione che consenta la revoca del primo beneficio.
Quando il giudice della cognizione concede legittimamente una seconda sospensione condizionale, la seconda condanna non costituisce, per ciò solo, causa di revoca del beneficio accordato con la prima sentenza.
Massime di principio
- Per la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, c.p., è determinante che il nuovo reato sia stato commesso entro il quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio; non è necessario che entro quel termine diventi irrevocabile anche la condanna per il nuovo reato.
- La condanna per un reato commesso nel periodo rilevante non determina la revoca del precedente beneficio quando il giudice della cognizione abbia concesso la sospensione condizionale anche per la nuova condanna, ricorrendone i presupposti. La revoca esecutiva è obbligatoria, invece, quando la condanna sopravvenuta sia a pena non sospesa.
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