Cassazione Penale, Sentenza n. 15639/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione contenuto nella sentenza n. 834/2007. La ricorrente ha sollevato quattro censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta mancata valutazione delle 16 domande di condono e per non aver considerato la sospensione dell'esecutività disposta dal Consiglio di Stato (con discussione fissata), nonché errata valutazione dei volumi (la ricorrente sostiene circa 1023 mc contro la valutazione giudiziale di circa 5000 mc) e mancata sospensione dell'ordine fino alla discussione davanti al Consiglio di Stato; 2) errore interpretativo della sentenza n. 834/2007 in tema di lottizzazione (si sostiene che non vi sarebbe stata condanna per lottizzazione); 3) violazione del principio di proporzionalità per l'adozione dell'ingiunzione a demolire dopo oltre 20 anni, contestando la tardività dell'intervento statuale e richiamando la presenza di una concessione edilizia n. 59/2000 e delle molteplici domande di condono; 4) vizio di motivazione per mancata valutazione di specifiche argomentazioni difensive e per non chiarire l'iter logico seguito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente alle spese processuali nonché al versamento, a titolo equitativo, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Motivazione: le censure non affrontano puntualmente la motivazione del rigetto, che si fonda sulla natura dell'abuso edilizio (opere realizzate in "totale difformità" dalla concessione n. 59/2000, con caratteristiche tipologiche e planovolumetriche tali da configurare un organismo edilizio diverso) e sulla volumetria complessiva realizzata (circa 5.000 mc, superiore al limite massim o di condonabilità indicato in giurisprudenza). La Corte ha ritenuto irrilevante, o non decisiva, l'asserita assoluzione per lottizzazione se non adeguatamente allegata, ha respinto la censura sulla contraddittorietà rispetto a una precedente sospensione temporanea della procedura, e ha considerato generica la doglianza sul principio di proporzionalità perché priva di allegazioni specifiche richieste dalla giurisprudenza (es.: tempo disponibile per sanare, alternative abitative, esigenze di minori, conoscenza della natura abusiva). Inoltre la Corte ha richiamato il principio che l'iniziativa demolitoria va valutata rispetto al momento di irrevocabilità della sentenza e non rispetto al mero decorso del tempo dall'evento.
Norme richiamate
Corte EDU, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria
Principio di proporzionalità nell'esecuzione degli ordini di demolizione: la misura deve tener conto delle condizioni personali e familiari, del tempo concesso per sanare o trovare soluzioni abitative, e non deve compromettere altri diritti fondamentali; tuttavia chi invoca la tutela deve allegare fatti specifici
Corte EDU, Kaminskas c. Lituania
Conferma e chiarisce i profili di proporzionalità valutabili in caso di ordini di demolizione e la necessità di una puntuale allegazione da parte dell'interessato per ottenere tutela in base alla Convenzione
Cassazione, Sez. 3, n. 33796
23/06/2005 Rv. 232481 - 01
Non è ammissibile la sanatoria quando la richiesta sia stata frazionata artificiosamente in più interventi volti a ottenere condoni separati per opere che costituiscono in realtà un unico manufatto (divieto di elusione del limite volumetrico)
Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5822
18/01/2022 (dep. 18/02/2022) Rv. 282950 - 01
Richiamata per i criteri applicativi del principio di proporzionalità e per l'affermazione che l'inerzia dell'autore dell'abuso non può essere sfruttata per ottenere protezione
Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21198
15/02/2023 Rv. 284627 - 01
Ribadisce che chi invoca la protezione convenzionale deve allegare circostanze specifiche (tempi per la sanatoria, esigenze abitative, impatto su diritti fondamentali) e che il decorso del tempo non giustifica di per sé l'irricevibilità dell'azione demolitoria
Codice di procedura penale, art. 616
Dispositivo applicato per l'imposizione delle spese processuali alla parte che propone il ricorso dichiarato inammissibile
Corte costituzionale, sentenza n. 186
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa dell'onere da versare alla Cassa delle Ammende, tenuto conto dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Le opere realizzate in "totale difformità" dalla concessione originaria, con caratteristiche planovolumetriche che le rendono un organismo edilizio diverso, sono difficilmente condonabili anche se sono state presentate multiple domande di sanatoria.
- Il frazionamento artificioso delle richieste di condono per eludere i limiti volumetrici non consente la sanatoria: la giurisprudenza valuta la volumetria complessiva e la funzionalità unitaria delle opere.
- Il principio di proporzionalità richiamato dalla giurisprudenza europea può ostare alla demolizione, ma chi lo invoca deve fornire allegazioni puntuali (tempo disponibile per ottenere sanatoria, alternative abitative, esigenze di minori, conoscenza della natura abusiva); mere asserzioni generiche sono inidonee.
- La legittimità dell'iniziativa demolitoria va valutata rispetto al momento di irrevocabilità della sentenza che ha imposto la demolizione: il semplice decorso del tempo non estingue l'obbligo dell'esecuzione se derivante da sentenza irrevocabile e dall'inerzia del destinatario.
- In sede di impugnazione è essenziale confrontare specificamente le censure con la motivazione del provvedimento impugnato; censure generiche o non puntuali difficilmente superano il vaglio di ammissibilità in Cassazione.
- Una temporanea sospensione della procedura esecutiva non rende automaticamente contraddittoria una successiva decisione di rigetto: le decisioni possono essere autonome se sorrette da motivazioni coerenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15615/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15616/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15617/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15622/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15623/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15624/2024 del 16/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →