Cassazione Civile, Ordinanza n. 24588/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Ministero ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391 c.p.c. avverso un decreto del Presidente della Prima Sezione della Corte di cassazione che, dichiarando l'estinzione del giudizio di legittimità a seguito di rinuncia al ricorso da parte della società resistente, non aveva posto le spese a carico della rinunciante. Il Ministero ha dedotto un errore di fatto nel decreto impugnato, sostenendo che la Corte aveva erroneamente ritenuto mancante la sua costituzione nel giudizio di cassazione, mentre esso aveva invece tempestivamente depositato e notificato controricorso. La società intimata non ha svolto difese nel giudizio di revocazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, ha revocato il decreto di estinzione nella parte in cui si fondava sull'erroneo presupposto della mancata costituzione del Ministero, ha dato atto che il Ministero si era tempestivamente costituito nel giudizio di cassazione originario e ha confermato l'estinzione di quel giudizio per rinuncia al ricorso. Considerata la particolarità della controversia, vertente su impugnazione di una decisione della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, e il comportamento processuale della società rinunciante, la Corte ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione estinto e del presente giudizio di revocazione.
Norme richiamate
È utilizzato come base normativa per la revocazione del decreto della Corte di cassazione per errore di fatto.
Richiamato per la verifica della tempestività e ritualità del deposito del controricorso nel giudizio di cassazione, secondo la disciplina ratione temporis applicabile.
Richiamato per il deposito del controricorso nel termine previsto dalla disciplina ratione temporis applicabile.
Massime di principio
- La revocazione del decreto della Corte di cassazione è ammissibile quando il provvedimento sia fondato su un errore di fatto risultante dagli atti, come l'erronea supposizione della mancata costituzione di una parte che invece risulta tempestivamente costituita.
- Ai fini della regolazione delle spese in caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la verifica della costituzione della parte intimata deve essere compiuta sugli atti processuali; un errore sul punto comporta la revoca del decreto che abbia omesso o erroneamente regolato le spese.
- La Corte può compensare integralmente le spese, anche del giudizio di revocazione, in presenza della particolarità della controversia e del comportamento processuale della parte rinunciante.
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