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Ordinanza

Ordinanza n. 1276/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, n. 193/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare contro la determinazione comunale favorevole alla realizzazione di una nuova Stazione Radio Base

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio cautelare d’appello è stato proposto dal proprietario confinante e dall’azienda agricola sociale che svolge attività agrituristica, anche in convenzione con scuole e associazioni, a circa 140 metri dal sito destinato alla realizzazione di una Stazione Radio Base di INWIT S.p.A. L’impianto era previsto in area agricola privata, soggetta a vincolo naturalistico-ambientale e ricompresa in un’area a fallimento di mercato nell’ambito del piano di investimenti PNRR. I ricorrenti contestavano la determinazione comunale che aveva positivamente valutato l’istanza di installazione, sulla base dei pareri favorevoli di ARPA e dell’Ente Parco. In appello cautelare sono stati dedotti l’omessa motivazione del TAR sul grave pregiudizio prospettato, la violazione dei principi di precauzione, il carattere meramente prognostico dei dati relativi alle emissioni elettromagnetiche, il mancato rispetto delle prescrizioni di ARPA e dell’Ente Parco, la mancata considerazione della possibilità di co-ubicazione, l’insufficienza dell’istruttoria degli enti preposti alla tutela del vincolo paesaggistico e l’obsolescenza della documentazione progettuale e sullo stato dei luoghi. Quanto al periculum in mora, gli appellanti sostenevano che l’installazione dell’antenna avrebbe arrecato danni alla salute delle persone e avrebbe impedito definitivamente lo svolgimento delle attività dell’azienda agricola confinante, oltre a produrre un pregiudizio derivante dall’impatto dell’opera sul luogo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo corretta e adeguatamente motivata l’ordinanza del TAR. In relazione al fumus boni iuris, il Collegio ha rilevato che dalla documentazione non emergevano elementi sufficienti a dimostrare l’illegittimità dell’atto comunale: il parere tecnico di ARPA era favorevole, i valori stimati delle emissioni risultavano molto inferiori ai limiti normativi e le prescrizioni impartite da ARPA erano funzionali alla messa in esercizio dell’impianto. La possibilità di co-ubicazione su un sito alternativo non è stata ritenuta imponibile in concreto. È stata inoltre ritenuta aggiornata, nel corso del procedimento, la documentazione relativa allo stato dei luoghi. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha giudicato il danno prospettato estremamente generico e privo di principio di prova, anche considerando che il pregiudizio sanitario sarebbe collegato soprattutto alla successiva attivazione dell’impianto e che il manufatto risultava ormai quasi integralmente realizzato. Non sono stati quindi ravvisati i presupposti cautelari per la sospensione dell’efficacia dell’atto o per l’interruzione dei lavori. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; l’appello è stato deciso mediante ordinanza collegiale.

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato con riguardo all’istanza di misure cautelari monocratiche e alla successiva istanza di revoca; le richieste monocratiche sono state respinte per assenza di estrema gravità e urgenza.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la prospettazione di un danno alla salute e all’attività economica derivante dall’installazione o dall’attivazione di una stazione radio base deve essere assistita da un principio di prova concreto; un pregiudizio generico non è sufficiente a dimostrare il periculum in mora.
  • La presenza di un parere tecnico favorevole dell’ARPA, accompagnato dalla verifica che i valori stimati delle emissioni elettromagnetiche siano significativamente inferiori ai limiti normativi, può escludere, nella sommaria cognizione cautelare, un adeguato fumus di illegittimità e un pericolo sanitario attuale.
  • Le prescrizioni impartite dall’ARPA in relazione a un impianto di telecomunicazioni, quando risultano finalizzate alla sua messa in funzione e non dimostrano di per sé l’attuale superamento dei limiti, non costituiscono prova dell’illegittimità dell’autorizzazione o del pericolo cautelare.
  • La possibilità di collocare un impianto di telecomunicazioni in un sito alternativo o mediante co-ubicazione non determina, di per sé, un obbligo dell’amministrazione di imporre tale soluzione, salvo che siano dimostrati specifici presupposti normativi o istruttori che rendano necessaria l’alternativa.
  • Quando l’opera è ormai quasi integralmente realizzata e il pregiudizio paesaggistico non può essere concretamente mitigato dalla mera sospensione dei lavori residui, può mancare un periculum cautelare attuale e utile a giustificare la misura richiesta.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioInquinamento ed emissioniTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipi di precauzione e prevenzione

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