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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6690/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata che, in accoglimento dell'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, aveva ritenuto legittimi due avvisi di accertamento catastale notificati nel 2016 attribuendo maggiore rendita a un impianto eolico del quale facevano parte due particelle e, in particolare, includendo nel calcolo della rendita anche la torre eolica. La ricorrente deduceva, tra le altre censure, che la torre fosse parte integrante e non autonoma dell'impianto e che, alla luce dell'art.1, comma 21, L.208/2015 (legge di stabilità 2016) e della relativa circolare esplicativa, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali al processo produttivo (quali la torre se considerata componente impiantistica) siano esclusi dalla determinazione della rendita catastale; inoltre contestava l'ammissibilità dell'appello incidentale, vizi di motivazione, omesso esame di prove tecniche e il mancato rispetto del giudicato interno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto le censure relative all'inammissibilità dell'appello incidentale e al presunto giudicato interno (primo e terzo motivo), ritenendo invece fondati il secondo e il nono motivo di ricorso. In sostanza la Corte ha affermato che, secondo l'interpretazione consolidata dell'art.1, comma 21, L.208/2015, la rilevanza catastale non dipende dall'infissione al suolo della torre ma dal suo ruolo funzionale nel processo produttivo: se la torre è componente essenziale e funzionale dell'impianto eolico (cioè parte integrante del processo di generazione dell'energia) va esclusa dal computo della rendita catastale come elemento impiantistico. Poiché la CTR aveva operato una diversa interpretazione normativa, la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale di II grado della Basilicata, in diversa composizione, per la valutazione conforme ai principi di diritto enunciati. Le spese del procedimento di cassazione saranno decise in sede di merito al rinvio.

Norme richiamate

  • Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), art.1 comma 21

    a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare ... tiene conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    La norma esclude dalla base di computo della rendita catastale i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo anche se stabilmente infissi al suolo; pertanto la qualificazione come 'elemento impiantistico funzionale' è decisiva e prevale sull'elemento materiale dell'infissione al suolo.

  • D.lgs. 546/1992, art.53

    Richiamato in relazione all'ammissibilità dell'appello incidentale: la Corte ha ritenuto che l'appello incidentale dell'Agenzia fosse sufficientemente specifico quando mira a contrastare la ragione giuridica della decisione di primo grado, anche se ripropone argomentazioni già svolte nell'atto impositivo.

  • D.M. 28/01/1998 (criteri estimativi), art.2

    Richiamato come parte del quadro normativo catastale cui fare riferimento per la nozione di unità immobiliare e per i criteri di stima; la loro applicazione va conciliata con la disposizione sopravvenuta della L.208/2015.

  • Circolare dell'Agenzia del Territorio n.6/2012

    Documento tecnico di riferimento sui criteri di determinazione della rendita catastale delle unita' a destinazione speciale che era stato richiamato dalla prassi e dalla dottrina estimativa; viene rilevante come contesto tecnico ma la normativa sopravvenuta del 2015 ne modifica il perimetro applicativo.

  • Circolare Agenzia delle Entrate 2/E del 01/02/2016

    Atto amministrativo interpretativo che aveva indicato l'esclusione di impianti funzionali dal calcolo della rendita e che la Corte ha considerato coerente con l'interpretazione normativa prevalente, pur non essendo vincolante rispetto alla giurisdizione.

Massime di principio

  • Per la determinazione della rendita catastale prevale la qualificazione funzionale dell'elemento: se un elemento è 'macchinario, congegno, attrezzatura o impianto' funzionale al processo produttivo va escluso dalla stima, anche se stabilmente infisso al suolo.
  • L'infissione al suolo o la solidità costruttiva non sono di per sé determinanti: è decisivo verificare se la struttura assolva a una funzione attiva ed essenziale nella produzione (strumentalità), non solo una funzione passiva di mero sostegno.
  • Il giudice di merito deve accertare, con riferimento agli elementi tecnici e probatori, se la torre abbia autonoma rilevanza funzionale nel processo produttivo; se sì, va esclusa dal computo della rendita in base all'art.1 co.21 L.208/2015.
  • Un'applicazione normativa sopravvenuta (jus superveniens) può legittimare l'Agenzia a rivedere precedenti classificazioni catastali ritenute non conformi ai nuovi criteri di stima.
  • L'appello incidentale è ammissibile quando contesta la ragione giuridica della decisione di primo grado: non è necessario che introduca del tutto nuovi fatti se insiste su una diversa interpretazione normativa rispetto a quella del primo giudice.
  • In sede di ricalcolo della rendita dopo esclusione di componenti impiantistiche non è sufficiente eseguire una semplice sottrazione aritmetica del valore di quella componente; il giudice di merito deve valutare l'effetto complessivo sul valore dell'impianto e la congruità della rendita complessiva.

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