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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10743/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società su ricorso di un creditore munito di una sentenza di primo grado che aveva accolto la sua domanda riconvenzionale in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; la sentenza era ancora oggetto di appello. Il Tribunale ha dichiarato il fallimento e la Corte d’appello ha rigettato il reclamo della società, ritenendo non dimostrato il mancato superamento delle soglie di fallibilità, non necessario un titolo definitivo in capo al creditore istante e non adeguatamente provato il valore commerciale dei diritti di distribuzione delle pellicole costituenti l’unico attivo societario. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 1, 5 e 15 l.fall., sostenendo che, ove fosse accolto l’appello contro la sentenza che costituiva il titolo del creditore, verrebbero meno la legittimazione a chiedere il fallimento e il superamento della soglia di cui all’art. 15 l.fall.; 2) violazione dell’art. 1 l.fall. e omesso esame di fatto decisivo, deducendo che era stata prodotta una relazione di stima di un esperto attestante il valore dei diritti di distribuzione in euro 75.000, superiore al credito posto a base del fallimento; 3) ancora omesso esame di fatto decisivo e violazione dell’art. 1 l.fall., lamentando che la Corte d’appello non aveva considerato le allegazioni sulle soglie di non fallibilità, cioè attivo inferiore a euro 300.000, assenza di ricavi negli ultimi esercizi e debiti inferiori a euro 500.000.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generico e ipotetico il primo motivo, ricordando che per la legittimazione del creditore ex art. 6 l.fall. non occorre un accertamento definitivo del credito né la sua esecutività, essendo sufficiente una delibazione incidentale del giudice prefallimentare, tanto più quando il credito sia già stato riconosciuto con sentenza di primo grado a cognizione piena e non emergano significative anomalie. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il presunto omesso esame della perizia stragiudiziale non era decisivo: il valore dei diritti di distribuzione, confrontato con il solo credito del creditore istante, non era comunque rilevante ai fini dello stato di insolvenza, e la perizia di parte non ha valore di prova ma solo di indizio o argomento di prova. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché non censurava la ratio decidendi della corte territoriale, che aveva rilevato l’omesso assolvimento dell’onere di provare il mancato superamento di tutte e tre le soglie di fallibilità; inoltre, le censure riguardavano questioni e argomentazioni, non un fatto storico decisivo. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 l.fall.

    Ai fini della fallibilità rileva il mancato superamento delle soglie previste dalla legge; il debitore che contesti la fallibilità deve provare il mancato superamento di tutte le soglie considerate dalla disciplina applicabile.

  • art. 5 l.fall.

    Lo stato di insolvenza è apprezzato dal giudice di merito sulla base delle risultanze complessive e non è escluso dalla sola presenza di un attivo patrimoniale contestato o da un credito in corso di impugnazione.

  • art. 6 l.fall.

    La legittimazione del creditore istante non richiede un accertamento definitivo del credito, essendo sufficiente un vaglio incidentale del giudice prefallimentare sulle allegazioni e produzioni.

  • art. 15 l.fall.

    Il tema della legittimazione del creditore istante e del presupposto per la dichiarazione di fallimento non viene meno per il solo fatto che il titolo sia sub iudice in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è configurabile solo per il mancato esame di un fatto storico, preciso e decisivo; non per il mancato esame di questioni, argomentazioni o di una perizia stragiudiziale priva di valore probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • Per la legittimazione del creditore a chiedere il fallimento non è necessario un credito definitivamente accertato in giudizio: basta una verifica incidentale, anche sommaria, della plausibilità del credito sulla base degli atti prodotti.
  • Quando il credito dell'istante sia già stato riconosciuto con sentenza di primo grado a cognizione piena, il controllo del giudice fallimentare può limitarsi a rilevare eventuali significative anomalie della decisione, senza necessità di un accertamento pieno e definitivo.
  • Nel giudizio sulla fallibilità, il debitore che invochi il mancato superamento delle soglie dimensionali deve allegare e provare in modo completo e specifico il mancato superamento di tutte le soglie rilevanti; la mera allegazione di alcuni dati economici non è sufficiente se non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere fondato sulla mancata considerazione di una perizia stragiudiziale o di allegazioni difensive che abbiano solo valore indiziario, se esse non sono idonee a sovvertire con certezza l'esito probatorio complessivo.
  • Per configurare l'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è necessario indicare un fatto storico preciso e decisivo, non una questione giuridica o una diversa lettura delle argomentazioni già valutate dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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