Cassazione Civile, Sentenza n. 2125/2021 del 29/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione diretta a censurare la sentenza d'appello per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.: la Corte d'appello avrebbe sostenuto, in modo contraddittorio e incomprensibile, che il compratore era a conoscenza della minore consistenza del terreno e aveva comunque accettato l'acquisto, e al contempo aveva ritenuto l'inadempimento del venditore per non avere trasferito "subito" il diritto. Il ricorrente deduceva inoltre la nullità e la violazione degli artt. 112 c.p.c., 1480 e 1538 c.c. per errata qualificazione della domanda (evizione e riduzione del prezzo) e censurava l'omesso o insufficiente esame del materiale probatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo la motivazione della Corte d'appello radicalmente contraddittoria e indecifrabile: la decisione impugnata non rende percepibile il fondamento logico del convincimento, integrando i casi di motivazione apparente o incomprensibile sanzionabili in cassazione. Per tale ragione la sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione per nuovo esame; gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il Giudice del rinvio è incaricato anche di regolare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato in relazione all'azione di riduzione del prezzo per difetto di quantità del bene venduto; la Corte d'appello aveva valutato una domanda ex art. 1538 nei confronti di taluni eredi, ma la Cassazione non si è pronunciata nel merito sulla sussistenza della riduzione, limitandosi a censurare la motivazione contraddittoria.
Norma relativa all'evizione; la parte riteneva che la Corte d'appello avesse ritenuto imputabile all'attore anche una domanda di evizione. La Cassazione ha assorbito tale censura dopo l'accoglimento del vizio motivazionale, senza decidere sull'interpretazione sostanziale della norma nel caso concreto.
Richiamato in relazione alla corretta qualificazione delle domande e dei motivi di impugnazione; la censura riguardava la presunta falsa applicazione della norma da parte della Corte d'appello nel riqualificare la domanda iniziale. Anche questa censura è stata assorbita dall'esito del primo motivo.
Fondamentale per la decisione di cassazione: la norma disciplina il vizio di motivazione censurabile in cassazione nella sua forma piu grave (motivazione mancante, apparente, contraddittoria o incomprensibile). La Corte ha ritenuto che la motivazione dell'appello rientrasse in tali ipotesi, giustificando la cassazione.
art. 115 e art. 116 cod. proc. civ.
Richiamati in relazione al potere di valutazione del giudice sulle prove e sull'onere probatorio; la doglianza era che la Corte d'appello non avesse adeguatamente motivato il giudizio sulle prove. Anche questo profilo è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo sul vizio motivazionale.
art. 12 delle preleggi
Utilizzato come criterio ermeneutico per interpretare la riduzione del sindacato di legittimità sulla motivazione; la Corte ricorda che l'art. 360 n.5 deve essere inteso alla luce dell'art. 12 per limitare il controllo di legittimità alle sole anomalie motivazionali rilevanti costituzionalmente.
Massime di principio
- La motivazione del giudice di merito deve essere coerente e comprensibile: contraddizioni interne tra i fatti accertati e le conclusioni possono determinare la cassazione per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c.
- Se il giudice ritiene che la parte acquirente fosse consapevole di un difetto o di una diversa consistenza del bene, deve esplicitare con chiarezza il ragionamento che porta a ritenere comunque un inadempimento del venditore; l'accertamento dei fatti e la conseguente qualificazione giuridica non possono risultare inconciliabili.
- La riqualificazione della domanda (per esempio da mero risarcimento a domanda di riduzione del prezzo o di evizione) è operazione che il giudice deve svolgere con motivazione specifica, tenendo conto della domanda proposta e del contraddittorio delle parti; errori di qualificazione possono essere oggetto di censura.
- La valutazione del materiale probatorio da parte del giudice deve essere esplicitata nella motivazione in modo da rendere percepibile il percorso logico che porta alla decisione; una mancata o sommaria argomentazione sul punto espone la decisione al rischio di cassazione.
- Sulle questioni di notifica agli eredi e sulla correttezza del contraddittorio, è necessario rispettare le regole processuali formali: notifiche effettuate in modo irregolare possono determinare nullità o inefficacia dell'atto nei confronti di taluni contitolari.
- In ipotesi simili è utile, per il convenuto/ricorrente, enfatizzare ogni elemento di possibile contraddizione nella motivazione e chiedere la cassazione per motivazione apparente o incomprensibile quando il percorso argomentativo non renda chiaro il nesso tra fatti accertati e conclusioni giuridiche.
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