Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7383/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione dell\'art. 69, comma 4, cod. pen.: il ricorrente deduceva che la norma, come interpretata e applicata in sede di primo e secondo grado, impediva il giudizio di bilanciamento favorevole della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4 cod. pen. rispetto alla recidiva aggravante ex art. 99, comma 4, cod. pen., nonostante la successiva pronuncia della Corte Costituzionale n. 141/2023 che ha dichiarato l\'illegittimità costituzionale della parte di art. 69, comma 4 che impediva tale bilanciamento; chiedeva quindi che si tenesse conto della possibilità di prevalenza dell\'attenuante per tenuità del danno sul vizio della recidiva

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato ad altra sezione della Corte d\'Appello di Genova affinché compia e motivi il giudizio di comparazione (bilanciamento) fra le aggravanti e le attenuanti ritenute, alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale dell\'art. 69, comma 4 (sent. Corte cost. n. 141/2023). La condanna per il delitto di furto resta operante quanto alla responsabilità, ma la misura della pena deve essere riconsiderata secondo il nuovo parametro interpretativo

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen. (furto)

    Norma che definisce il delitto di furto, qui indicata come capo di imputazione; applicata per individuare il reato commesso dall\'imputato

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Circostanza attenuante prevista per la particolare tenuità del fatto o del danno patrimoniale; nella sentenza è considerata idonea, se valorizzata tramite il bilanciamento, a ridurre la pena e potenzialmente a prevalere sulla recidiva

  • art. 69, comma 4, cod. pen.

    Norma che, fino alla pronuncia di illegittimità costituzionale, impediva che l\'attenuante ex art. 62, n. 4 prevalesse sul regime della recidiva; la Corte costituzionale (sent. n. 141/2023) ha dichiarato illegittima tale parte della norma, consentendo ora il più favorevole giudizio di bilanciamento

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Previsione della recidiva specifica che produce un aggravamento della pena; in passato automaticamente prevalente rispetto ad alcune attenuanti, ma dopo la declaratoria di illegittimità va sottoposta a comparazione con l\'attenuante per tenuità

  • sentenza Corte Costituzionale n. 141/2023

    Ha dichiarato l\'illegittimità costituzionale della parte di art. 69, comma 4, che impediva il giudizio di bilanciamento favorevole dell\'attenuante ex art. 62, n. 4 rispetto alla recidiva ex art. 99, comma 4; ha affermato che la tenuità del danno patrimoniale incide sul disvalore del reato e deve poter essere considerata nella commisurazione della pena

Massime di principio

  • Se una Corte costituzionale dichiara illegittima una disposizione che impediva il bilanciamento fra attenuanti e recidiva, i procedimenti con sentenza definitiva sul trattamento sanzionatorio possono essere annullati e rimessi a nuovo giudizio per rivalutare la pena alla luce del nuovo assetto normativo
  • La declaratoria di illegittimità non cancella automaticamente la condanna, ma obbliga il giudice ad effettuare il confronto motivato tra attenuanti (es. tenuità del danno) e aggravanti (es. recidiva) e a riformulare il trattamento sanzionatorio
  • In casi analoghi l\'imputato o il suo difensore deve specificamente dedurre l\'esclusione o la non applicazione della recidiva e chiedere il bilanciamento; i giudici sono tenuti a spiegare i criteri e le ragioni del risultato del confronto
  • La tenuità del danno patrimoniale è considerata un elemento che riduce il disvalore del reato e quindi rileva per la commisurazione della pena anche se l\'autore è recidivo, salvo che il giudice motivi diversamente alla luce degli elementi di gravità oggettiva e soggettiva
  • Quando la legge vigente al momento del giudizio impediva il bilanciamento, ma successivamente è intervenuta pronuncia costituzionale favorevole, il rimedio corretto è il rinvio per nuovo esame del trattamento sanzionatorio, non necessariamente l\'assoluzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.