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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14069/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione amministrativa di euro 30.000 emessa dall'Ispettorato centrale del Ministero per violazione del d.lgs. n. 198 del 2021, art. 4, comma 1, lett. d), contestata a una società acquirente di latte crudo e a due persone fisiche, per avere modificato unilateralmente il prezzo di acquisto del latte fornito da un'azienda agricola con una lettera raccomandata del 2 maggio 2023. La lite non riguarda il merito della sanzione, ma un conflitto di competenza territoriale: il Tribunale di Lodi aveva ritenuto competente il Tribunale di Cuneo, sede del fornitore-venditore; il Tribunale di Cuneo, davanti al quale la causa era stata riassunta, ha invece sollevato conflitto d'ufficio sostenendo che il fatto illecito si sarebbe consumato nel luogo in cui la società acquirente aveva deliberato la modifica del prezzo, cioè Milano, sede legale della società. I motivi sottoposti alla Corte attengono quindi alla corretta individuazione del luogo di consumazione dell'illecito amministrativo e, di riflesso, del giudice territorialmente competente.

La decisione

La Corte ha risolto il conflitto di competenza dichiarando competente il Tribunale di Cuneo. Ha ritenuto che la violazione dell'art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 198 del 2021 si consuma nel momento in cui la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali viene portata a conoscenza del venditore, perché solo con la ricezione da parte dell'impresa agricola si perfeziona la pratica commerciale sleale vietata; la mera deliberazione interna dell'acquirente resta atto preparatorio. Conseguentemente, la competenza territoriale va radicata nel luogo in cui ha sede il venditore/fornitore che riceve la comunicazione, e non nel luogo in cui l'acquirente decide la modifica. Le parti sono state rimesse davanti al Tribunale di Cuneo, senza pronuncia sulle spese trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.c.

    regolamento di competenza d'ufficio

    Consente al giudice investito di sollevare il conflitto di competenza davanti alla Corte di cassazione.

  • art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 198 del 2021

    modifica unilaterale, da parte dell'acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari

    Vieta la modifica unilaterale di condizioni contrattuali già pattuite nei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari; la violazione si consuma quando la modifica è esternata e ricevuta dalla controparte.

  • art. 10, comma 4, d.lgs. n. 198 del 2021

    si applica all'acquirente una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato... In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 30.000 euro

    Prevede la sanzione amministrativa per la violazione del divieto di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

  • art. 1, comma 2, direttiva (UE) 2019/633

    fornitore o l'acquirente, o entrambi, sono stabiliti nell'Unione

    Delimita il perimetro applicativo della disciplina sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare.

  • art. 2, lett. b), d.lgs. n. 198 del 2021

    qualsiasi persona fisica o giuridica... che acquista prodotti agricoli e alimentari

    Definisce l'acquirente come soggetto destinatario dei divieti e delle sanzioni previste dalla disciplina.

  • art. 2, lett. i), d.lgs. n. 198 del 2021

    qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica che vende prodotti agricoli e alimentari

    Definisce il fornitore/venditore tutelato dalla disciplina.

  • art. 2, lett. 2), d.lgs. n. 198 del 2021

    i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore

    Individua l'ambito oggettivo dei contratti di cessione soggetti alla disciplina.

Massime di principio

  • Nei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, il divieto di modifica unilaterale delle condizioni pattuite opera come limite legale all'autonomia negoziale dell'acquirente, con funzione integrativa del regolamento contrattuale e di tutela della parte economicamente debole.
  • Una pratica commerciale sleale consistente nella modifica unilaterale del prezzo o di altre condizioni contrattuali si consuma solo quando la variazione viene esternata e ricevuta dalla controparte; la sola decisione interna dell'impresa acquirente non integra ancora l'illecito.
  • Ai fini della competenza territoriale in tema di illecito amministrativo legato a una comunicazione unilaterale recettizia, rileva il luogo di ricezione dell'atto da parte del destinatario, non quello di adozione della decisione all'interno dell'impresa autrice della condotta.
  • La disciplina sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare è orientata non solo alla tutela del singolo fornitore, ma anche alla salvaguardia dell'equilibrio del mercato e del sistema produttivo agricolo contro l'abuso della forza contrattuale dell'acquirente.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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