Cassazione Penale, Sentenza n. 36345/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto della Corte d'appello di Palermo (16/7/2021) che, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Palermo (28/5/2019), ha revocato la sorveglianza speciale e la confisca dei beni mobili ma ha confermato la confisca dei beni immobili. Essi deducono violazione dell'art. 649 c.p.p., sostenendo che un precedente decreto del Tribunale (15/3/2011) aveva già dichiarato la legittima provenienza dei beni acquistati tra il 1987 e il 2011 e che, perciò, opera la preclusione per giudicato (ne bis in idem) a impedire la nuova pronuncia di confisca.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché il motivo svolto è manifestamente infondato. Ha confermato che la preclusione del giudicato non opera se la nuova decisione si fonda su un diverso e più ampio compendio probatorio; richiamando la giurisprudenza (Sez. U n.600/2009 e Sez.1 n.47233/2016) ha affermato che il principio ne bis in idem vale rebus sic stantibus. Perciò i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti come norma a fondamento della preclusione derivante dal giudicato; la Corte ha ritenuto che il richiamo alla preclusione non sia decisivo quando il nuovo procedimento si fonda su diverso e più ampio compendio probatorio
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Principio del ne bis in idem (giurisprudenza)
Sez. U, n. 600 del 29/10/2009 (Galdieri); Sez. 1, n. 47233 del 15/7/2016 (Di Gioia)
Il ne bis in idem è applicabile anche nei procedimenti di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera rebus sic stantibus: non impedisce la rivalutazione della pericolosità quando emergano ulteriori elementi, precedenti o successivi, non valutati nel giudicato che comportino diversa gravità e l'inadeguatezza delle misure precedenti
Massime di principio
- La preclusione derivante da un precedente giudicato impedisce nuove decisioni solo se l'oggetto del giudizio e il compendio probatorio sono sostanzialmente identici; se la base probatoria è diversa, la nuova valutazione è possibile
- Nel procedimento di prevenzione il principio ne bis in idem opera 'rebus sic stantibus': nuovi elementi di fatto o di prova non valutati nel giudicato precedente possono giustificare misure ulteriori o diverse
- Per contestare efficacemente una confisca o misura di prevenzione sulla base del giudicato, il ricorrente deve dimostrare l'identità dell'oggetto e la coincidenza del compendio probatorio; la mera esistenza di un precedente decreto non è sufficiente
- In Cassazione i ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente l'ammissibilità prima di impugnare
- Quando si verificano decisioni difformi tra diversi gradi di giudizio su valutazioni probatorie, il punto centrale è stabilire se siano emersi elementi nuovi od omessi che giustifichino la diversa valutazione
- Difensori e parti dovrebbero documentare con precisione il compendio probatorio considerato nel giudicato precedente e dimostrare la sua identità con quello del procedimento successivo per far valere la preclusione
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