Cassazione Penale, Ordinanza n. 41355/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano del 22/05/2025. Dal testo emerge che l'unico motivo investiva la determinazione della pena, in particolare la misura degli aumenti per la continuazione già stabilita dal giudice di primo grado e confermata in appello. Il ricorrente contestava la commisurazione sanzionatoria, ma senza esplicitare in modo specifico e argomentato i profili di fatto o di diritto posti a base della decisione impugnata. La Corte rileva quindi che il motivo è generico e non confronta la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto proporzionata ed adeguata la pena, confermando la valutazione del primo giudice estesa a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dell'unico motivo dedotto. Ha ritenuto che la determinazione della pena rientri nel potere discrezionale del giudice di merito e non sia sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione sia sufficiente e logica. Nel caso concreto, la Corte di appello aveva motivato la conferma degli aumenti per continuazione e della complessiva commisurazione della pena; il ricorrente non aveva articolato censure specifiche. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La commisurazione della pena è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente e логica, idonea a dar conto dell'adeguatezza della pena alla gravità del reato e alla personalità del reo.
- Il motivo di ricorso contro la determinazione della pena deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- Quando il giudice di appello conferma la commisurazione della pena già operata in primo grado, richiamando la proporzionalità degli aumenti per continuazione e la loro adeguatezza complessiva, la motivazione può ritenersi coerente se estesa a tutti i reati unificati dal vincolo della continuazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti equitativamente determinati dalla Corte.
Come è indicizzato
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