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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19611/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p. emessa dal GIP del Tribunale di Savona. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione, lamentando l'assenza di una verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In sostanza, il ricorso mirava a contestare la mancata immediata declaratoria di proscioglimento nonostante la definizione del giudizio con patteggiamento. La Corte ha ritenuto che tale censura non rientrasse tra i motivi di ricorso ammessi contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che l'impugnazione contro la sentenza di patteggiamento è consentita soltanto per specifici motivi tassativi: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il motivo dedotto attiene invece all'asserita omissione della verifica ex art. 129 c.p.p., esso è stato considerato estraneo ai casi previsti dalla legge. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato come parametro del vizio dedotto, ma la sua mancata applicazione non è deducibile con ricorso per cassazione avverso il patteggiamento fuori dai casi tassativi

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che costituisce il provvedimento impugnato

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    individua in modo tassativo i soli motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di cause di non punizione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo diverso è inammissibile.
  • La doglianza relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere fatta valere con ricorso per cassazione contro il patteggiamento se non rientra nei limiti dei motivi tipizzati dalla legge.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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