Cassazione Penale, Ordinanza n. 10723/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il risarcimento per inumana detenzione ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., deducendo di avere subito presso un istituto penitenziario condizioni contrarie all'art. 3 CEDU nel periodo indicato fino alla presentazione della domanda. Dopo il rigetto dell'istanza da parte del magistrato di sorveglianza e del successivo reclamo, proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza. In cassazione il ricorso è stato ritenuto non ammissibile perché non si confrontava con la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a riproporre le stesse doglianze già formulate in sede di reclamo. La Corte ha osservato che il provvedimento di merito aveva escluso la violazione dell'art. 3 CEDU valorizzando sia lo spazio individuale disponibile, sempre superiore a 3 mq, sia una valutazione complessiva delle condizioni strutturali, logistiche e trattamentali. Poiché il ricorso era proponibile solo per violazione di legge, la mera reiterazione delle censure senza critica specifica al ragionamento decisorio ha determinato la sostanziale aspecificità dell'impugnazione.
Norme richiamate
rimedio compensativo per la detenzione inumana o degradante; il ricorso riguarda il diniego del risarcimento previsto da tale norma.
richiamato come strumento inibitorio distinto dal rimedio compensativo: non ogni lesione tutelabile in via inibitoria può fondare il riconoscimento del risarcimento.
art. 3 CEDU
parametro per valutare se le condizioni detentive abbiano superato la soglia di sofferenza inevitabile connessa alla detenzione.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento del rimedio compensativo per detenzione inumana, non è sufficiente la mera allegazione di una lesione astrattamente tutelabile, occorrendo un pregiudizio idoneo a provocare un livello di sofferenza eccedente quello inevitabile della detenzione.
- La verifica della violazione dell'art. 3 CEDU in ambito carcerario richiede una valutazione complessiva delle condizioni di detenzione, non limitata al solo dato dello spazio individuale, ma estesa anche agli aspetti strutturali, logistici e trattamentali.
- Nel ricorso per cassazione avverso decisioni rese in materia di sorveglianza, quando il sindacato è limitato alla violazione di legge, l'impugnazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato; la mera riproposizione delle stesse doglianze già esaminate integra aspecificità e comporta inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità può comportare, in assenza di elementi contrari, la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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