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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1486/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa il 7 dicembre 2023.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore dell'appellante, avv. Nunzio Giudice, ha dichiarato con atto del 3 ottobre 2023 la rinuncia al ricorso. La rinuncia è stata effettuata da un difensore munito di procura speciale e trasmessa via PEC alla cancelleria, per cui è stata ritenuta valida. Per effetto della rinuncia il ricorso è stato ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; inoltre è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, applicando l'art. 616 c.p.p., atteso che tale norma non distingue le diverse cause di inammissibilità e non risultano elementi idonei a dimostrare una completa mancanza d'interesse dovuta a causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente (richiamata la giurisprudenza Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373).

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    La norma disciplina i casi di inammissibilità del ricorso per rinuncia: la dichiarazione di rinuncia del ricorrente (anche se operata tramite difensore munito di procura speciale) determina l'inammissibilità del gravame.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'applicazione di una sanzione (versamento alla Cassa delle ammende) in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte rileva che la norma non distingue tra le varie cause di inammissibilità, per cui la sanzione si applica anche in caso di rinuncia salvo prova di causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016 (Rv. 267373)

    Precedente richiamato a sostegno del principio per cui l'art. 616 c.p.p. si applica indipendentemente dalla causa di inammissibilità e che l'esenzione dalla sanzione richiede dimostrazione di una completa mancanza d'interesse dovuta a causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso effettuata dal difensore è valida se il difensore è munito di procura speciale e la dichiarazione è adeguatamente documentata e trasmessa (ad esempio via PEC) alla cancelleria.
  • La rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; ciò estingue il processo di impugnazione senza esame del merito.
  • In caso di inammissibilità per rinuncia il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che sia provata una completa mancanza d'interesse per causa sopravvenuta e non imputabile al ricorrente.
  • Per evitare l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 616 è necessario fornire elementi chiari e probatori che l'inammissibilità sia dovuta a fatti sopravvenuti e non attribuibili al ricorrente; mere affermazioni non sono sufficienti.
  • Prima di dichiarare rinuncia è opportuno che il difensore verifichi la regolarità della procura e la volontà effettiva del cliente, poiché la rinuncia posta validamente dal difensore vincola il procedimento e può comportare sanzioni economiche per il ricorrente.

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