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Sentenza

Sentenza n. 5687/2026 - Roma, Sezione 1

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente

Giustizia amministrativa202512456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza volta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, la sede diplomatica ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 20 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto costituisse pieno soddisfacimento della pretesa azionata e determinasse il venir meno dell’interesse alla decisione sull’azione avverso il silenzio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in relazione all’elevatissimo numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Agisce parte ricorrente ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio.

    Disciplina l’azione contro il silenzio dell’amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento ha fatto venir meno la materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    l’avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto ... integra pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta una condotta integralmente satisfattiva della pretesa azionata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamati come ulteriore base normativa per la protezione dei dati personali del ricorrente mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nell’azione avverso il silenzio-inadempimento, la fissazione da parte dell’amministrazione dell’appuntamento necessario per presentare un’istanza di rilascio del visto integra il soddisfacimento della pretesa relativa all’attivazione del procedimento e determina la cessazione della materia del contendere, anche se non comporta ancora il rilascio del visto.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, la condotta dell’amministrazione abbia realizzato integralmente il bene della vita specificamente azionato; quando era stata richiesta soltanto l’attivazione del procedimento, è sufficiente l’attivazione mediante fissazione dell’appuntamento.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando il tempo intercorso tra la richiesta del privato e la proposizione del ricorso non sia particolarmente esteso e l’amministrazione abbia tenuto un comportamento collaborativo, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilitàTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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