Ordinanza n. 1195/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 176/2025 emessa dal Tribunale di Avellino – Settore Lavoro e Previdenza, pubblicata in data 11.2.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino, Settore Lavoro e Previdenza, n. 176/2025
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza n. 176/2025 del Tribunale di Avellino, pubblicata l'11 febbraio 2025. Il ricorso è stato notificato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli. Il TAR ha rilevato che, ai sensi dell'art. 11 del r.d. n. 1611/1933 e dell'art. 41, comma 3, c.p.a., il ricorso contro un'amministrazione statale deve essere notificato presso l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria davanti alla quale il giudizio è instaurato. Poiché il ricorso è stato proposto davanti alla Sezione staccata di Salerno, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno. Il TAR ha quindi rilevato la nullità della notificazione. Ha inoltre osservato che la nullità non è stata sanata per raggiungimento dello scopo, non essendosi costituita l'Avvocatura dello Stato. È stata altresì rilevata, allo stato, l'assenza della prova della notificazione della sentenza azionata all'amministrazione.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito l'azione di ottemperanza. Ha dichiarato rilevante la nullità della notificazione del ricorso, eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli anziché presso quella di Salerno. Richiamando l'art. 44, comma 3, c.p.a., come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, il giudice ha disposto la rinnovazione della notificazione, senza subordinare tale ordine alla valutazione della scusabilità dell'errore. Alla ricorrente è stato assegnato un termine perentorio di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla sua notificazione se anteriore, per notificare nuovamente il ricorso al Ministero presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno. È stato inoltre assegnato un ulteriore termine perentorio di 15 giorni dalla scadenza del primo per depositare telematicamente la prova dell'adempimento, mediante produzione delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato nativo digitale .eml/.msg. Il TAR ha ordinato anche il deposito della prova della notificazione della sentenza presupposta all'amministrazione presso la sede reale. L'udienza camerale per la verifica della rinotifica e per il prosieguo è stata fissata al 3 novembre 2026.
Norme richiamate
L'azione di ottemperanza è stata proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario nei confronti dell'amministrazione.
art. 11 r.d. n. 1611/1933
Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente; le notificazioni devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio.
La notificazione degli atti introduttivi contro lo Stato deve essere eseguita presso l'Avvocatura dello Stato competente per il distretto in cui ha sede il giudice adito; la violazione determina nullità rilevabile anche d'ufficio.
La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse.
La disposizione rinvia alle regole speciali sulla notificazione agli organi dello Stato, imponendo nel caso concreto la notifica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno.
In presenza di nullità della notificazione, il giudice deve ordinare la rinnovazione assegnando un termine perentorio; l'adempimento tempestivo consente la sanatoria retroattiva del vizio processuale.
La disciplina della nullità della notificazione deve essere applicata alla luce della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale richiamata dal TAR, con conseguente obbligo di ordinare la rinnovazione della notifica.
sentenza Corte costituzionale n. 148/2021
La pronuncia è richiamata quale fondamento dell'obbligo del giudice di disporre sempre la rinnovazione della notificazione nulla, senza una preventiva valutazione della scusabilità dell'errore.
Massime di principio
- Nei giudizi amministrativi instaurati nei confronti di un'amministrazione statale, la notificazione del ricorso deve essere eseguita presso l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adita; la notificazione presso l'Avvocatura di altro distretto è nulla.
- La mancata costituzione dell'Avvocatura dello Stato impedisce, in caso di notificazione eseguita presso l'ufficio distrettuale errato, la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo.
- Quando la notificazione del ricorso è nulla, il giudice deve ordinarne la rinnovazione e assegnare un termine perentorio, senza dover previamente valutare la scusabilità dell'errore; la rinnovazione tempestiva sana retroattivamente il vizio processuale.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può disporre il deposito della prova della notificazione della sentenza posta a fondamento dell'azione all'amministrazione interessata, quale adempimento rilevante per la prosecuzione del giudizio.
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