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Sentenza

Sentenza del 08/06/2018 n. 14967 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego dell'istanza di rateazione di un debito erariale di 263.557,65 euro. In Cassazione ha denunciato, da un lato, la carenza o insufficienza della motivazione della sentenza della CTR e, dall'altro, la violazione dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo di aver dimostrato una temporanea situazione di obiettiva difficoltà e di aver rispettato i parametri indicati da Equitalia. Ha inoltre contestato che la CTR avesse desunto la non temporaneità della difficoltà dal fatto che la società fosse in liquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati congiuntamente i tre motivi, chiarendo che, per le istanze presentate nel gennaio 2010, la rateazione prevista dall'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 costituiva un provvedimento discrezionale dell'agente della riscossione. Anche qualora fosse stata dimostrata una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la normativa allora vigente non imponeva necessariamente l'accoglimento dell'istanza e consentiva il rigetto. La società è stata condannata alla rifusione delle spese processuali, liquidate in 5.500 euro, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, nel testo modificato dall'art. 83 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008

    L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

    Per le istanze presentate nel periodo considerato, la concessione della rateazione era rimessa alla valutazione discrezionale dell'agente della riscossione. La presenza di una temporanea obiettiva difficoltà non attribuiva automaticamente al contribuente un diritto alla rateazione, né imponeva necessariamente l'accoglimento della domanda.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973; la Corte ha ritenuto infondate le censure.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per difetto di motivazione e per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; anche tali doglianze sono state respinte.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per contestare l'insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, ma la censura non è stata accolta.

Massime di principio

  • Per le domande di rateazione soggette alla versione dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 applicabile nel 2010, la dimostrazione di una temporanea difficoltà economica non comportava automaticamente il diritto alla concessione del beneficio.
  • La rateazione era qualificata come scelta discrezionale dell'agente della riscossione; pertanto, il contribuente doveva contestare non solo la propria situazione economica, ma anche specifici vizi dell'istruttoria, dell'istruttoria patrimoniale o della motivazione del diniego.
  • La situazione di liquidazione della società poteva essere valutata nell'ambito dell'esame della capacità di pagamento e della temporaneità della difficoltà, ma il rigetto poteva comunque essere ritenuto legittimo anche senza riconoscere un diritto automatico alla rateazione.
  • La disciplina applicabile deve essere individuata in base alla data di presentazione dell'istanza, poiché le modifiche successive dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 possono aver rafforzato presupposti, criteri e tutele del contribuente.
  • In casi analoghi è essenziale documentare in modo analitico la situazione finanziaria, rispettare i criteri e i parametri applicabili e contestare puntualmente eventuali errori dell'agente della riscossione, non limitandosi a invocare genericamente la difficoltà economica.

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