Ordinanza n. 738/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, n. 1822/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 1822/2026, favorevole al ricorso di primo grado e recante condanna di facere relativa all’ostensione di documenti
Esito
Favorevole al ricorrente (appellanti)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno chiesto incidentalmente la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, che imponeva all’amministrazione un facere consistente nell’ostensione dei documenti oggetto di contestazione. La domanda cautelare è stata fondata sulla necessità di evitare l’immediata esecuzione della sentenza, in ragione dell’assenza di un termine minimo per adempiere e dell’asserita irreversibilità delle conseguenze derivanti dalla divulgazione dei documenti. Il Collegio ha rilevato, in questa fase sommaria, anche il fumus boni iuris, riservando al giudizio di merito gli ulteriori approfondimenti, compresa l’applicabilità dei principi affermati dall’Adunanza plenaria n. 4 del 2021, in particolare del punto 20.3.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare incidentale e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. Ha ravvisato il periculum in mora nell’immediata ostensione dei documenti, suscettibile di produrre conseguenze pressoché irreversibili, anche perché la sentenza non stabiliva un termine minimo per l’adempimento. Ha ritenuto sussistente, con valutazione sommaria propria della fase cautelare, anche il fumus boni iuris, rinviando ogni ulteriore approfondimento alla fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate. La discussione nel merito dell’appello è stata fissata al 23 aprile 2026.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base normativa per la domanda cautelare proposta in appello e per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, l’esecutività di una sentenza amministrativa che imponga un facere può essere sospesa quando l’immediata esecuzione, soprattutto se relativa all’ostensione di documenti, sia idonea a produrre conseguenze pressoché irreversibili.
- L’assenza, nella sentenza impugnata, di un termine minimo per l’adempimento può concorrere a integrare il periculum in mora ai fini della sospensione cautelare.
- Nella fase cautelare il fumus boni iuris è valutato secondo una delibazione sommaria, con possibilità di rinviare alla fase di merito gli approfondimenti sull’applicabilità dei principi elaborati dall’Adunanza plenaria in materia di accesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 27 feb 2026Ordinanza n. 153/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 27 feb 2026Ordinanza n. 154/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 27 feb 2026Ordinanza n. 155/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 27 feb 2026Ordinanza n. 606/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 27 feb 2026Ordinanza n. 1255/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 27 feb 2026Ordinanza n. 1256/2026 - Roma, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →