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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19662/2020 del 21/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di recupero di aiuti di Stato illegittimi relativo all'esenzione triennale dall'IRPEG per l'anno 1999 riconosciuta dalla Decisione della Commissione UE 2003/193/CE; questioni principali: illegittimità del recupero in quanto attività operata in settori non concorrenziali, qualificazione dell'esenzione come "aiuto esistente", applicabilità della regola "de minimis", correttezza del calcolo e della decorrenza degli interessi dovuti, efficacia del condono tombale (art.9 L.289/2002) a precludere il recupero, e questioni di legittimità costituzionale dell'art.24 d.l. n.185/2008.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso, confermando che l'Agenzia delle Entrate era obbligata a notificare l'atto di recupero in applicazione della Decisione 2003/193/CE e che l'onere probatorio dell'Amministrazione consisteva nel dimostrare solo la qualità di beneficiario (società ex L.142/1990) e l'effettivo godimento dell'esenzione, mentre spettava alla società provare l'applicabilità della regola de minimis o altre eccezioni. Ha inoltre escluso la rilevanza del condono come ostativo al recupero e ha ritenuto infondate le questioni di illegittimità costituzionale. Tuttavia la Corte ha accolto il quarto motivo con riferimento alla determinazione e ricalcolo degli interessi: il ricalcolo doveva essere effettuato con cadenza annuale (come previsto dalla formulazione dell'art.11 del Regolamento n.794/2004 modificato dal Regolamento n.271/2008) e non con cadenza quinquennale; per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a questo profilo e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione per il nuovo esatto computo degli interessi e la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • Decisione della Commissione Europea 2003/193/CE (5 giugno 2002)

    Dichiara incompatibile con il mercato comune l'esenzione triennale prevista a favore delle società a partecipazione pubblica maggioritaria (ex L.142/1990); vincola lo Stato membro e obbliga al recupero degli aiuti illegittimi; le valutazioni di compatibilità operate dalla Commissione non possono essere riesaminate dal giudice nazionale.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (art.107 TFUE, ex art.87 TCE)

    Norma quadro sugli aiuti di Stato; base giuridica per la valutazione di compatibilità degli aiuti e per l'azione della Commissione.

  • Art.24 del d.l. 29 novembre 2008, n.185 (conv. L. n.2/2009)

    Prevede l'attuazione della Decisione 2003/193/CE e rinvia alle modalità di calcolo degli interessi di cui al Regolamento CE n.794/2004 per il recupero degli aiuti corrispondenti alle imposte non corrisposte; obbliga l'Amministrazione al recupero e disciplina il calcolo degli interessi.

  • Regolamento CE n.794/2004 (artt.9, 11, 13)

    Stabilisce le modalità di calcolo degli interessi relativi al recupero di aiuti di Stato; applicato per determinare interessi composti e ricalcoli periodici.

  • Regolamento CE n.271/2008 (modifica dell'art.11 del Regolamento 794/2004)

    Ha modificato la cadenza del ricalcolo degli interessi portandola all'intervallo annuale; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina modificata al caso in esame per le notifiche avvenute dopo l'entrata in vigore.

  • Regolamento CE n.659/1999 (art.1 lett. b) punti i) e v))

    Definizioni e delimitazioni degli aiuti di Stato, inclusa la nozione di aiuti 'esistenti' e le condizioni in cui un aiuto può essere considerato compatibile o non soggetto a recupero; la Corte UE aveva già escluso che l'esenzione italiana fosse un 'aiuto esistente'.

  • Legge 11 novembre 2002 n.289 (art.9, condono)

    La definizione agevolativa (condono) produce effetti impeditivi nei confronti delle pretese fiscali ordinarie, ma non preclude il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi dal diritto comunitario.

  • D.P.R. n.600/1973 (art.42) e Legge 27 luglio 2000 n.212 (art.7)

    Norme richiamate in motivi di falsa applicazione; riguardano rispettivamente gli obblighi del contribuente e garanzie/procedure fiscali, ma la Corte ha ritenuto che non possano prevalere sull'obbligo di attuazione del diritto UE.

  • Costituzione (art.117 c.1 e riferimenti ai principi invocati)

    Richiamata dalla ricorrente per illegittimità costituzionale dell'art.24 d.l.185/2008; la Corte di Cassazione ha ritenuto infondate tali censure, considerato il vincolo del diritto comunitario e la conformità della norma nazionale alla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Massime di principio

  • Se una decisione della Commissione UE dichiara un'esenzione fiscale incompatibile, lo Stato membro è obbligato a recuperare l'importo: il giudice nazionale non può riesaminare la valutazione di incompatibilità compiuta dalla Commissione.
  • Per l'emissione dell'atto di recupero l'Amministrazione deve provare soltanto la qualità del beneficiario (es. società ex L.142/1990) e l'effettivo godimento dell'esenzione; onere di provare eccezioni (de minimis, aiuto esistente, assenza di distorsione della concorrenza) grava sul beneficiario.
  • La regola del condono tombale non impedisce il recupero di somme derivanti da un aiuto di Stato dichiarato illegittimo: il diritto comunitario prevale sulle previsioni nazionali di definizione.
  • Le modalità di calcolo degli interessi per il recupero sono disciplinate dalla normativa comunitaria (Reg. 794/2004) e dalle sue modifiche (Reg. 271/2008); il ricalcolo va effettuato secondo la formulazione vigente al momento del ricalcolo (interpretazione mobile), con cadenza annuale se così modificata.
  • Le questioni di legittimità costituzionale sollevate in sede di appello sono sindacabili ma la loro valutazione interlocutoria non costituisce autonomo motivo di cassazione quando già esaminata e respinta in merito di fatto e di diritto.
  • In appello non sono inammissibili precisazioni o specificazioni sulle modalità di calcolo già contestate nel primo grado se sono riconducibili alla contestazione originaria; pertanto vanno ammesse le censure di ricalcolo degli interessi quando l'oggetto è la stessa controversia sul quantum degli interessi.

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