Cassazione Penale, Sentenza n. 6825/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo che aveva riconosciuto a Crisenza la somma di €125.000,00 a titolo di riparazione per ingiusta detenzione subita agli arresti domiciliari dal 04/03/2021 al 05/07/2023, sostenendo mancanza assoluta di motivazione e travisamento della prova. Il Ministero richiamava intercettazioni che collegavano il ricorrente ad altri soggetti coinvolti nella coltivazione illecita, l'arresto in flagranza per 104 piante di cannabis e il rinvio di questioni probatorie e comportamenti (acquisto di semi, frequentazioni) che avrebbero dovuto far rilevare una colpa grave idonea ad escludere il diritto alla riparazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la Corte d'appello per carenza motivazionale: la decisione non ha effettuato una valutazione autonoma ed ex ante di tutti gli elementi probatori rilevanti (comportamenti anteriori e successivi alla perdita della libertà, contenuto dell'ordinanza cautelare, intercettazioni, arresto in flagranza) ai fini dell'accertamento della colpa grave. La motivazione è stata definita illogica e apodittica, priva del necessario raffronto tra la condotta dell'interessato e le ragioni del provvedimento restrittivo. Per tali ragioni la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio alla Corte d'appello di Palermo per un nuovo esame, demandando a quella Corte anche la regolamentazione delle spese relative al giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; la Corte richiama la necessità di valutare l'eventuale concorso di dolo o colpa grave del detenuto che possa escludere il diritto alla riparazione
Norma collegata alla riparazione per ingiusta detenzione richiamata nell'istanza; contesto normativo dell'azione risarcitoria
Cass. Sez. U, sentenza n. 34559 del 26/06/2002
Principio secondo cui il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al processo di merito e richiede valutazione ex ante della condotta dell'interessato ai fini della colpa grave
Cass. Sez. U, sentenza n. 32383 del 27/05/2010
Chiarisce l'avvicinamento delle ipotesi dell'art. 314 commi 1 e 2 e riconosce la legittimità di escludere la riparazione per chi abbia contribuito con la propria condotta alla misura restrittiva
Cass. Sez. 4, sentenza n. 39500 del 18/06/2013
Conferma l'autonomia del giudizio di riparazione e l'uso di parametri diversi rispetto al giudizio di cognizione
Cass. Sez. 4, sentenza n. 4159 del 09/12/2008
Indica che, nei reati contestati in concorso, va valutata la consapevolezza dell'attività criminale altrui e la contiguità logica dell'attività dell'interessato rispetto a quella criminosa
Cass. Sez. 4, sentenza n. 7296 del 17/11/2011
Sul diritto al silenzio: il silenzio o la reticenza sono leciti, ma in sede riparatoria può rilevare il mancato esercizio di facoltà difensive che avrebbero potuto dissipare gli indizi a carico
Cass. Sez. 4, sentenza n. 41396 del 15/09/2016
Il giudice della riparazione deve valutare il comportamento alla luce del compendio indiziario che ha sorretto il titolo cautelare, salvo che il giudice penale ne abbia escluso l'esistenza o ne abbia neutralizzato la valenza
Cass. Sez. 4, sentenza Rosini (7 giugno 2001)
Occorre un raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza cautelare per valutare la sussistenza della colpa grave
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve svolgere una valutazione autonoma ed ex ante di tutti gli elementi probatori disponibili, distinta dal giudizio di merito, per stabilire se vi sia stata colpa grave che esclude la riparazione.
- La motivazione deve esplicitare il confronto tra la condotta dell'interessato (comportamenti anteriori e successivi alla perdita della libertà) e le ragioni indicate nel provvedimento cautelare; l'assenza di tale raffronto integra vizio motivazionale.
- Elementi quali intercettazioni, arresto in flagranza, frequentazioni e azioni collaterali (es. acquisto di semi) devono essere valutati nella sede riparatoria anche se non hanno determinato condanna definitiva; la loro rilevanza va pesata ex ante rispetto alla misura restrittiva.
- Il diritto al silenzio è tutelato, ma in sede riparatoria il mancato esercizio di facoltà difensive idonee a eliminare indizi significativi può essere valutato negativamente e contribuire a configurare colpa grave.
- Se la motivazione del giudice della riparazione è carente o illogica rispetto ai punti decisivi (contenuto dell'ordinanza cautelare, collegamenti indiziari), la decisione può essere annullata e il giudizio rinviato per nuovo esame.
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