Cassazione Civile, Ordinanza n. 17873/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (operatore agricolo)
La controversia
La lite nasce da un'ordinanza-ingiunzione irrogata dalla Regione per la violazione dell'obbligo, previsto dalla disciplina sulle quote latte, di trattenere e versare il prelievo supplementare relativo al latte consegnato in esubero rispetto ai quantitativi assegnati ai singoli conferenti. L'interessata e la società da essa rappresentata hanno opposto il provvedimento davanti al Tribunale di Parma, poi confermato in appello dalla Corte di Bologna. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta la violazione degli artt. 16 L. n. 689/1981 e 5 del D.L. n. 49/2003 conv. in L. n. 119/2003, sostenendo che la Corte di merito avesse erroneamente escluso l'efficacia estintiva del pagamento in misura ridotta. Secondo i ricorrenti, il pagamento spontaneo del doppio del minimo edittale, effettuato prima dell'ordinanza-ingiunzione e già considerato nella quantificazione finale della sanzione, avrebbe dovuto estinguere l'illecito amministrativo. La Corte d'appello, invece, aveva ritenuto che la norma speciale non prevedesse un vero minimo edittale e che il richiamo a minimo e massimo avesse solo funzione di correzione della sanzione base.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, affermando che, in materia di quote latte, l'acquirente che non abbia versato il prelievo supplementare può estinguere l'illecito amministrativo mediante il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale di euro 1.000, ai sensi dell'art. 16 L. n. 689/1981. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito annullando la sanzione amministrativa impugnata.
Norme richiamate
consente l'estinzione dell'illecito amministrativo mediante pagamento in misura ridotta, applicabile anche alla sanzione per omesso versamento del prelievo supplementare in materia di quote latte.
art. 5, D.L. n. 49/2003 convertito in L. n. 119/2003
la previsione del minimo e del massimo edittale è letta come idonea a rendere applicabile il meccanismo di estinzione di cui all'art. 16 L. 689/1981; il minimo rilevante è euro 1.000.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nella decisione impugnata.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
ha consentito alla Corte di decidere nel merito senza rinvio, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative, quando la legge prevede un minimo edittale determinato, il pagamento tempestivo della somma in misura ridotta pari al doppio di tale minimo può estinguere l'illecito anche se la disciplina speciale collega la sanzione all'entità del prelievo o dell'importo dovuto.
- La qualificazione di una sanzione come "fissa" non esclude, di per sé, l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta se la norma contempla comunque un minimo e un massimo edittale idonei a fungere da parametro per l'art. 16 L. 689/1981.
- Quando la questione è solo di diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e pronunciare direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c.
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