Cassazione Penale, Ordinanza n. 29692/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un motivo unico avverso la sentenza della Corte d'appello, contestando la determinazione della pena. Dal testo emerge però che la decisione di secondo grado aveva confermato integralmente la sentenza di primo grado, anche quanto alla pena e agli aumenti per la continuazione. La doglianza si fondava sul rilievo che nella motivazione della sentenza d'appello compariva il riferimento a sei mesi anziché a quattro mesi, ma la Corte di cassazione ha qualificato tale indicazione come un mero refuso, privo di incidenza sul dispositivo e sulla pena effettivamente irrogata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'errore materiale contenuto nella motivazione della sentenza d'appello non avesse alcun effetto sostanziale, poiché il dispositivo era rimasto immutato e la condanna, anche ai fini dell'esecuzione, confermava integralmente la pena di primo grado. Per conseguenza, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri un errore meramente materiale della motivazione quando il dispositivo della sentenza impugnata resti univoco e immutato e non vi sia alcuna incidenza concreta sulla pena o sul contenuto decisorio.
- Il mero refuso contenuto nella motivazione della sentenza d'appello non impone correzione in sede di legittimità se non altera la statuizione finale né genera incertezza sull'entità della condanna o sugli effetti esecutivi.
- La conferma integrale della sentenza di primo grado da parte della corte d'appello, anche sul trattamento sanzionatorio e sugli aumenti per continuazione, esclude che una difformità testuale isolata nella motivazione possa fondare un valido motivo di ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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