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Sentenza

Sentenza del 20/02/2020 n. 4418 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società impugnava l'avviso di accertamento che aveva rideterminato il reddito di impresa per il 2005 aumentando il reddito dichiarato (da Euro 4.192,00 a Euro 23.025,00) sul presupposto che i canoni percepiti per la concessione in locazione del fondo rustico concorrano integralmente alla formazione del reddito d'impresa, perché il fondo sarebbe un "immobile strumentale". I ricorrenti sostenevano che: a) la gestione immobiliare è mera gestione del patrimonio e non attività d'impresa; b) gli immobili dati in locazione non sono strumentali in quanto oggetto dell'attività e non impiegati per l'esercizio dell'impresa; c) i terreni agricoli non sono beni strumentali per natura (diversi dai gruppi catastali B,C,D,E e categoria A/10); d) pertanto i redditi derivanti dalla locazione del terreno dovevano essere assoggettati al regime catastale previsto dall'art. 90 TUIR e non inclusi nel reddito d'impresa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi. Ha chiarito che la nozione di "immobile strumentale" va interpretata alla luce dell'art. 43 TUIR (comma 2) e dell'art. 90 TUIR: un bene è strumentale per destinazione solo se utilizzato esclusivamente nell'esercizio dell'impresa; se l'attività della società è la locazione del bene, il bene è oggetto dell'attività e non strumento. I terreni agricoli non rientrano fra i beni strumentali per natura (non essendo inclusi nei gruppi catastali B,C,D,E o A/10). Inoltre la Corte ha escluso che persista la presunzione assoluta di strumentalità per i beni delle società in nome collettivo, alla luce del diverso inquadramento normativo in art. 90. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione per un nuovo esame; la decisione di cassazione comprende anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 90

    Regola la tassazione degli immobili-patrimonio posseduti da società commerciali; esclude la tassazione catastale salvo per i terreni utilizzati strumentalmente per attività agricole di cui all'art. 32. È la norma centrale per determinare se i canoni da locazione dei terreni debbano essere assoggettati al regime catastale o al reddito d'impresa.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 43, comma 2

    Definisce gli immobili strumentali per destinazione e stabilisce che anche gli immobili delle imprese che non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se dati in locazione; la Corte ha interpretato restrittivamente la nozione di strumentalità per destinazione.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 40, art. 57 e art. 77 (richiamati nella motivazione)

    Richiamati storicamente: alcune pronunce avevano desunto una presunzione di strumentalità per i beni delle società in nome collettivo (art. 57/40/77), ma la Corte ha precisato che tale orientamento non può prevalere nell'ambito di applicazione dell'art. 90, che disciplina diversamente la materia.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 - art. 6, comma 5

    Richiamato nella dottrina/giurisprudenza per questioni affini di deroga all'assoggettamento a imposte locali; la Corte utilizza orientamenti elaborati anche rispetto a questa norma per chiarire la nozione restrittiva di beni strumentali.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 39E del 15 aprile 2008

    Precisa quali categorie catastali rientrano tra i beni strumentali per natura (gruppi B,C,D,E e categoria A/10), escludendo in particolare i terreni agricoli.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 280 del 4 luglio 2008

    Conferma l'esclusione dei terreni agricoli dalla nozione di beni strumentali per natura.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 56/E del 9 aprile 2004

    Sottolinea il carattere oggettivo della strumentalità per natura, che non dipende dall'utilizzo concreto del bene nell'impresa.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra 'immobili strumentali' (per destinazione o per natura), 'immobili-merce' e 'immobili-patrimonio': se la società svolge attività di locazione il bene è spesso immobile-patrimonio e non strumentale.
  • La strumentalità per destinazione richiede che l'immobile sia utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'attività; se l'immobile è l'oggetto dell'attività (es. locazione), non è strumentale per destinazione.
  • La strumentalità per natura è oggettiva e riguarda categorie catastali specifiche (B,C,D,E,A/10); i terreni agricoli normalmente non rientrano fra i beni strumentali per natura.
  • Per i terreni detenuti da società, l'art. 90 TUIR è decisivo: salvo che il terreno sia utilizzato strumentalmente in attività agricole dell'impresa, la tassazione può richiedere l'applicazione del regime previsto dall'art. 90 (criterio catastale), e non una presunzione automatica di inclusione nel reddito d'impresa.
  • La presunzione di strumentalità dei beni delle società in nome collettivo non è inderogabile una volta applicato l'art. 90; va valutata la natura dell'attività svolta (gestione del patrimonio vs. impiego diretto nell'attività d'impresa).
  • In casi simili è opportuno documentare la natura dell'attività societaria (es. cuore dell'attività = locazione) e la qualificazione catastale del bene, per sostenere che i canoni devono essere assoggettati al regime previsto dall'art. 90 e non al reddito d'impresa.

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