Cassazione Penale, Ordinanza n. 25040/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la sua responsabilità per furto aggravato deciso in primo grado dal Tribunale di Napoli Nord. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo la mancata applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità ex art. 54 c.p. e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La doglianza mirava, in sostanza, a una diversa lettura dei fatti e della loro gravità rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo tendesse a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, in presenza di una motivazione dei giudici di appello logicamente e giuridicamente corretta. Ha inoltre condiviso il principio secondo cui lo stato di necessità presuppone un pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile, e non è applicabile al mero stato di bisogno economico se fronteggiabile con condotte lecite. Quanto all'art. 131-bis c.p., ha ritenuto sufficiente la motivazione che escluda uno dei presupposti richiesti, nella specie la non occasionalità della condotta. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di giustificazione dello stato di necessità richiede un pericolo attuale di un danno grave alla persona, non eliminabile se non tramite la condotta penalmente illecita; non è applicabile al mero bisogno economico ove siano praticabili alternative lecite.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; è sufficiente escludere motivatamente anche uno solo dei presupposti ritenuti decisivi.
È il parametro richiamato per la valutazione complessiva della tenuità del fatto, con riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo.
È il fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Norma richiamata nella formulazione della censura difensiva e interpretata nei termini dello stato di necessità come extrema ratio contro un danno grave alla persona.
Norma richiamata nella formulazione della censura difensiva e applicata come criterio di esclusione della punibilità solo in presenza dei presupposti legali.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito sotto forma di diversa lettura degli elementi di fatto, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e priva di vizi logici o giuridici.
- Lo stato di necessità presuppone un pericolo attuale di un danno grave alla persona e opera solo quando l'atto penalmente illecito sia l'unico mezzo per evitarlo; non può essere invocato per giustificare condotte poste in essere per far fronte a un bisogno economico se esistono alternative lecite.
- La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; il giudice può escluderla motivando sull'assenza di anche uno solo dei presupposti ritenuti decisivi.
- La motivazione sul diniego dell'art. 131-bis c.p. è sufficiente quando dia conto, in modo chiaro, dell'elemento fattuale o valutativo considerato ostativo, senza necessità di esaminare analiticamente tutti i parametri astrattamente rilevanti.
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