Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12823/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 16/09/2022 che aveva accolto l'appello del Pubblico Ministero e disposto la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva due motivi: 1) vizio di motivazione con riferimento al requisito dell'attualità (art. 274 cod. proc. pen., lett. c), sostenendo che il tribunale non avesse illustrato gli elementi concreti giustificativi dell'attualità delle esigenze cautelari; 2) violazione di legge con riferimento agli artt. 274 co.1 lett. c) e 292 cod. proc. pen., lamentando l'erronea applicazione di una massima di esperienza che, in ragione dell'ospitalità fornita dai coindagati El Wartani e Pedone, avrebbe fatto sorgere una corresponsabilità automatica, nonché la mancanza di indizi attuali del reato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse fornito adeguata motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari, fondandola sulle modalità operative (plurime cessioni di stupefacente tra il 2019 e il 2021), sul ruolo attivo del ricorrente come pusher riconosciuto dagli acquirenti, sui precedenti di polizia in materia di narcotraffico e sulla pendenza di un procedimento interrotto ai sensi dell'art. 420-quater. La Corte ha quindi confermato la possibilità di una valutazione prognostica del rischio di reiterazione senza richiedere la dimostrazione di specifiche occasioni imminenti di recidiva. Dichiarato inammissibile il ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; inoltre l'onere delle spese è posto a suo carico ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Il requisito dell'attualità del pericolo non equivale all'imminenza di una specifica occasione di ricaduta; richiede una valutazione prognostica della possibilità di condotte reiterative basata sulle modalità di realizzazione della condotta, sulla personalità dell'indagato e sul contesto socio-ambientale

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Impone che le inferenze indiziarie non si fondino su massime di esperienza generiche e astratte: la valutazione indiziaria deve poggiare su elementi concreti e specifici, non su meri rapporti di convivenza

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    La pendenza di un procedimento interrotto ai sensi di questa norma costituisce un elemento utile nella valutazione complessiva della personalità e del rischio di reiterazione del reo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento quando il ricorso è dichiarato inammissibile

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione al potere di modulare o determinare l'ammenda equitativamente; la Corte ha comunque ritenuto opportuno imporre il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, pur non ritenendo il ricorso presentato con colpa

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018 (dep. 13/03/2019) Rv. 277242 - 01

    Tale orientamento è richiamato per precisare che l'attualità è funzione di una valutazione prognostica e non dell'esistenza di specifiche opportunità imminenti; la motivazione deve essere più approfondita quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti

Massime di principio

  • L'attualità del pericolo, ai fini della custodia cautelare, non richiede la prova di un'imminente occasione di reato: il giudice effettua una valutazione prognostica sulla probabilità di reiterazione, considerando modalità operative, personalità dell'indagato e contesto.
  • La mera coabitazione o ospitalità da parte di coindagati non costituisce di per sé prova di corresponsabilità: servono elementi indiziari concreti che colleghino il soggetto all'attività delittuosa (es. riconoscimento da parte degli acquirenti, partecipazione alle cessioni).
  • Le inferenze indiziarie non possono poggiare su massime di esperienza generiche: il giudice deve motivare le conclusioni con riferimenti ai fatti concreti e alla situazione soggettiva dell'indagato.
  • Precedenti di polizia e la pendenza di procedimenti rilevanti possono concorrere a fondare il giudizio sulla necessità della misura cautelare quando integrano il quadro prognostico del rischio di recidiva.
  • Se un ricorso è manifestamente infondato o inammissibile la Corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se del caso, a versare somme alla Cassa delle Ammende, salvo casi in cui si accerti colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.