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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14300/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 7 marzo 2025. Dal testo disponibile non emerge la fattispecie concreta del reato oggetto del giudizio di merito; emerge solo che il ricorso censurava il giudizio di responsabilità, ma la Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era generico e manifestamente infondato. Secondo la decisione, la motivazione della Corte territoriale sul punto era adeguata e immune da vizi logici o giuridici, con richiamo espresso alle pagine 2-4 della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo generico e manifestamente infondato contro una motivazione di merito ritenuta congrua e immune da vizi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando non ricorra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende può essere applicata solo se il ricorso è stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una censura generica e priva di specifica critica della motivazione della sentenza impugnata.
  • La manifesta infondatezza del motivo ricorso, specie se rivolto contro una motivazione di merito adeguata e priva di vizi logici o giuridici, giustifica la declaratoria di inammissibilità.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Il controllo di legittimità non consente una rivalutazione del giudizio di responsabilità quando la decisione di merito risulti congruamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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