Cassazione Penale, Ordinanza n. 35551/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna per l'esercizio senza autorizzazione dell'attività di parcheggiatore. Il ricorrente ha dedotto, con due motivi, violazioni di legge e vizi di motivazione: con il primo ha sostenuto che i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto provata la responsabilità solo sulla base di pregresse sanzioni amministrative per analoghe condotte, in assenza del rinvenimento di chiavi di vetture e denaro e della mancata giustificazione della presenza sul posto; con il secondo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando la scelta del rito abbreviato e le personali condizioni di disagio economico e sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure riproponessero in modo pedissequo le doglianze già formulate in appello, senza specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata. Quanto al primo motivo, ha inoltre rilevato il mancato confronto con la ratio decidendi della decisione di merito, che non era affatto apodittica ma fondata sull'osservazione della condotta da parte della polizia giudiziaria e sulla valutazione non decisiva del mancato rinvenimento di chiavi e denaro. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile anche perché diretto a sollecitare una nuova valutazione di merito sulla concessione delle attenuanti generiche, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 2992, n. 285
Norma incriminatrice della contravvenzione contestata, relativa all'esercizio senza autorizzazione dell'attività di parcheggiatore.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla modalità di enunciazione dei motivi di ricorso.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
È richiamato per affermare l'inammissibilità delle censure che deducono questioni diverse da quelle prospettabili in sede di legittimità o si risolvono in doglianze di merito.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza specifica critica, le medesime doglianze già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito, poiché non assolve alla funzione di critica argomentata della decisione impugnata.
- Il ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mancata confutazione della reale base argomentativa della decisione determina inammissibilità del motivo.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale fattuale e probatorio per ottenere una diversa lettura degli elementi già apprezzati dal giudice di merito, neppure quando si contestino il diniego delle attenuanti generiche o la valutazione della condotta dell'imputato.
- La motivazione del giudice di merito non è censurabile come apodittica se risulta ancorata a un apprezzamento non contraddittorio e non manifestamente illogico degli elementi acquisiti, anche quando non valorizzi taluni elementi invocati dalla difesa.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove ritenuta equa dalla Corte.
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