Sentenza del 07/03/2022 n. 604 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Consorzi di Bonifica. Benefici per il fondo. Presupposti per la tassazione. Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione d'appello ha accolto l'appello del Consorzio, riformando la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento. È stata dunque conferita validità alla pretesa contributiva fondata sul ruolo trasmesso dal Consorzio; le spese di giudizio sono compensate in ragione della modestia del contributo controverso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contenzioso riguarda la legittimità di una cartella di pagamento per contributi consortili anno 2015. Il punto centrale è l'onere probatorio relativo all'esistenza del vantaggio diretto e immediato per il fondo, presupposto dell'obbligo contributivo ex art. 860 c.c. La Commissione d'appello ha ritenuto applicabile il principio per cui l'approvazione di un piano di classifica e l'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento costituiscono una presunzione iuris tantum del beneficio derivante dalle opere di bonifica; conseguentemente, gravava sul contribuente l'onere di dimostrare la mancata esecuzione o il mancato funzionamento delle opere previste dal piano. Il contribuente non ha provato l'entità e la natura delle opere previste per il proprio cespite né l'inadempimento del Consorzio, pertanto la presunzione non è stata superata.
Norme richiamate
Stabilisce che i proprietari sono obbligati a contribuire in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica; la sentenza interpreta questo requisito come presunto quando l'immobile è incluso in un piano di classifica approvato.
art. 10 R.D. n. 215 del 1933
Richiamato insieme all'art. 860 c.c. per confermare che il vantaggio diretto e immediato è il presupposto dell'obbligo contributivo; l'approvazione del piano di classifica genera una presunzione iuris tantum del beneficio.
Cass. Civ., Sez. Trib., sent. n. 20359/2021
Giurisprudenza di legittimità richiamata che afferma la presunzione iuris tantum del beneficio nei casi di piano di classifica approvato e include la regola sullo spostamento dell'onere della prova sul contribuente che contesta la cartella.
Richiamato come criterio di redazione della motivazione della sentenza (esigenze di congrua e logica esposizione).
art. 15 comma 2 D. Lgs. n. 546/1992
Consente la compensazione delle spese di giudizio per ragioni di particolare modestia della pretesa controversa; applicata dalla Commissione per compensare le spese.
Massime di principio
- Se un immobile è incluso nel perimetro di contribuenza e valutato in un piano di classifica regolarmente approvato, si presume iuris tantum che il fondo abbia ottenuto un vantaggio diretto e immediato dalle opere di bonifica; tale presunzione sposta sull'interessato l'onere di provare la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere.
- In assenza di perimetro di contribuenza o di piano di classifica che valuti l'immobile, l'onere di provare la qualità di proprietario nel comprensorio e il concreto vantaggio derivante dalle opere grava sul Consorzio.
- Se il piano di classifica introduce opere non previste dal piano generale di bonifica, il Consorzio deve comunque dimostrare in giudizio l'effettività delle opere eseguite e il vantaggio diretto e specifico derivato al fondo, pena l'insufficienza della sola esistenza formale del piano.
- Il contribuente che impugna la cartella deve specificare e provare l'inadempimento del Consorzio (mancata esecuzione o mancato funzionamento delle opere) o comunque elementi concreti idonei a superare la presunzione di beneficio.
- Per controversie di modesta entità il giudice può compensare le spese di giudizio, valutando la gravità e l'eccezionalità della modestia del contributo contestato.
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