Sentenza del 07/03/2022 n. 369 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Tosap - Presupposto impositivo - Occupazione - Effettiva sottrazione del suolo pubblico al godimento della collettività - Requisiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento per tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) relativo al posizionamento di alcune fioriere su suolo comunale; in primo grado la ricorrente aveva ottenuto l'annullamento dell'accertamento ritenendo che non sussistesse il presupposto impositivo in quanto non vi era occupazione duratura né effettiva sottrazione del suolo al godimento della collettività. In appello il concessionario eccepiva, oltre alla tardività del ricorso, che l'art. 38 D.lgs. 507/93 soggetta a tassazione le occupazioni di qualsiasi natura e quindi la collocazione delle fioriere avrebbe dovuto essere tassata.
La decisione
La Commissione d'appello ha rigettato l'appello proposto da ICA srl. Ha ritenuto che il presupposto impositivo della TOSAP richieda non solo l'occupazione materiale, ma una effettiva sottrazione del suolo pubblico al godimento della collettività che si verifica quando l'occupazione sia duratura e produca un vantaggio personale per l'occupante. Nel caso concreto l'apposizione delle fioriere non è risultata durevole, non ha creato un vantaggio economico o individuale né ha intralciato il transito, pertanto non si è formato il presupposto impositivo. L'appello del concessionario è stato respinto e l'Ufficio condannato al pagamento di euro 500,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
D.lgs. 507/1993, art. 38
sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle provincie.
L'art. 38 enuncia l'oggetto della tassa ma, secondo la Commissione, va interpretato alla luce del presupposto concreto: non ogni apposizione materiale rileva ai fini impositivi se non determina una effettiva e durevole sottrazione del suolo al godimento collettivo e un vantaggio per l'occupante.
D.lgs. 507/1993, art. 39
Articolo citato in riferimento alla disciplina generale della tassa; dalla decisione emerge che anche le norme attuative vanno lette con riguardo al requisito della durata e dell'effettiva sottrazione del bene al pubblico uso.
Massime di principio
- La TOSAP non si configura automaticamente per ogni presenza materiale sul suolo pubblico: è necessario dimostrare un'occupazione duratura che comporti effettiva sottrazione al godimento collettivo.
- Occorre altresì verificare se l'occupazione produce un vantaggio personale o economico per chi la realizza; la mera collocazione di elementi ornamentali temporanei potrebbe non essere sufficiente.
- L'intralcio al transito o l'ostacolo alla fruizione pubblica è un elemento probatorio importante ma non l'unico: anche in assenza di intralcio, la durata e il vantaggio soggettivo restano criteri decisivi.
- Il soggetto che pretende l'imposizione (ente o concessionario) ha l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi qualificanti l'occupazione (durata, sottrazione, vantaggio).
- In caso di contestazioni procedurali (es. tardività del ricorso) tali eccezioni devono essere valutate separatamente e provate; il merito sull'esistenza del presupposto impositivo resta determinante.
- Per attività temporanee o decorative (p.es. fioriere, esposizioni non continuative) è prudente valutare la durata e la funzionalità dell'occupazione prima di emettere avvisi di accertamento TOSAP.
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