Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/03/2022 n. 146 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Il diverso regime probatorio nel processo penale e nel processo tributario comporta che nel primo occorre la prova "provata" della colpevolezza, mentre nell'altro la semplice prova presuntiva non contrastata da presunzioni o prove contrarie - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Appello avverso la sentenza della CTP che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contro l'avviso di accertamento IRES, IVA e IRAP anno 2015. In particolare la CTP aveva annullato il recupero relativo a spese di rappresentanza ma aveva rigettato il motivo relativo al recupero di costi per sovrafatturazione (sovrafatturazione da fatture emesse dai 'fasonisti' cinesi). L'appellante censurava la sentenza per carenza di motivazione (art. 3 L.241/1990 e art. 7 L.212/2000), per avere i giudici dato rilievo a fatti non provati dall'Ufficio (art. 115 c.p.c.), per uso di presunzioni non dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (artt. 2697, 2727, 2729 c.c.), per aver basato la decisione su elementi introdotti dall'Ufficio solo in fase giudiziale e per non avere tenuto in conto l'archiviazione del procedimento penale a carico del rappresentante legale.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello e confermato la sentenza impugnata. Ha ritenuto congruente la motivazione della CTP e ha considerato utilizzabili i rilievi contenuti nei verbali di verifica della Guardia di Finanza (PVC) come elementi presuntivi gravi e precisi idonei a fondare il recupero fiscale per il 2015; ha inoltre rilevato che il contribuente non ha fornito prove contrarie efficaci (non esistono accordi documentali o prove che giustifichino le maggiorazioni nei costi). Quanto all'archiviazione penale, la Commissione ha richiamato il principio del doppio binario: il giudizio penale non è vincolante nel processo tributario e richiede un diverso standard probatorio (nel penale serve la prova 'provata' della colpevolezza; nel tributario è sufficiente una prova presuntiva non contrastata). L'appellante è stata condannata al rimborso delle spese di giudizio per euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • L. 7 agosto 1990 n. 241 (art. 3)

    Invocata dall'appellante per presumibile carenza di motivazione; la Commissione ha ritenuto invece che l'avviso di accertamento conteneva presupposti di fatto e ragioni giuridiche sufficienti a informare il contribuente della pretesa impositiva.

  • Legge n. 212/2000 (art. 7)

    Richiamata dall'appellante in tema di motivazione; la Commissione ha considerato rispettati i requisiti di motivazione richiesti dalla normativa sul procedimento tributario.

  • Codice di procedura civile (art. 115 c.p.c.)

    L'appellante contestava l'uso di fatti non provati dall'Ufficio; il Collegio ha ritenuto che la sentenza abbia preso atto degli elementi emersi dai PVC e da altro materiale acquisito e noto al contribuente.

  • Codice civile (artt. 2697, 2727, 2729 c.c.)

    Contestazione sull'uso di presunzioni carenti di gravità, precisione e concordanza. La Commissione ha ritenuto invece che l'indizio (divergenze sistematiche nelle annotazioni e cancellature sui DDT, importi significativi) fosse grave e preciso, e che un singolo indizio grave possa essere idoneo; inoltre il contribuente non ha fornito prova contraria.

  • Principio giurisprudenziale del "doppio binario" tra processo penale e processo tributario

    La sentenza afferma che l'archiviazione penale o l'assenza di rinvio a giudizio non vincolano il giudice tributario: il processo penale richiede prova 'provata' della colpevolezza, mentre il processo tributario può fondarsi su prove presuntive non contrastate.

Massime di principio

  • In sede tributaria possono valere indizi tratti da verbali di verifica (PVC) e documentazione fiscale che, se gravi e precisi, costituiscono prova presuntiva idonea a fondare rettifiche anche in assenza di prova piena come richiesta nel penale.
  • L'archiviazione o la mancata instaurazione di un processo penale non è automaticamente vincolante per l'Amministrazione finanziaria né per il giudice tributario; i due rami procedurali seguono standard di prova diversi (doppio binario).
  • Spetta al contribuente proporre prove contrarie concrete e documentali per neutralizzare le presunzioni fiscali: affermazioni sopravvenute in giudizio non suffragate da accordi o documenti formali hanno scarso valore probatorio.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento deve indicare fatti e ragioni giuridiche tali da permettere al contribuente di esercitare il diritto di difesa; tuttavia, l'utilizzo in giudizio di elementi già noti al contribuente (es. PVC) può integrare la prova a carico dell'Ufficio anche se non dettagliatamente riportati nell'atto iniziale.
  • Le definizioni o chiusure concordate per anni d'imposta diversi non vincolano l'Ufficio rispetto a periodi autonomi quando emergano situazioni di fatto differenti e più gravi in altro periodo.
  • Un singolo indizio particolarmente grave e preciso può essere sufficiente ai fini tributari senza necessità della concordanza di molteplici indizi, sempre che il contribuente non fornisca prova contraria efficace.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.