Sentenza del 07/03/2022 n. 51 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio contestava alla societa' tre rilevi sull'anno 2010: 1) pagamento di euro 8.500 alla ditta bbbbb iscritto in contabilita' come "anticipo a fornitori" ma senza documentazione di supporto, ritenuto dall'Ufficio potenziale ricavo occulto ai sensi dell'art. 32 c.1 n.2 DPR 600/73 e soggetto a maggiorazione IVA; 2) versamento di euro 73.670,15 alla societa' ccccc (di cui il socio ddddd e' socio al 95%), qualificato come prestito fruttifero e, perciò, imputati interessi attivi per euro 736,70; 3) somme correlate a un preliminare d'acquisto stipulato dall'allora amministratore eeeee (provvista di euro 300.000 impiegata nel preliminare e successivo risarcimento/transazione con liquidazione di euro 300.000 restituzione + euro 150.000 a titolo di ristoro) che l'Ufficio imputava alla societa' come componente aziendale e quindi imponibile.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado: 1) esclusa la ripresa a tassazione degli euro 8.500, ritenuta plausibile la spiegazione della provvista a favore della ditta della coniuge dell'amministratore, trattandosi di movimentazione isolata, indicata in contabilita' con nominativo del beneficiario e non sussistendo elementi che facessero ritenere la finalita' di generare ricavi in nero; 2) confermata la ripresa a tassazione degli interessi per euro 736,70 derivanti dalla qualificazione del versamento di euro 73.670,15 come prestito fruttifero; 3) esclusa la tassazione della somma di euro 150.000 incassata a titolo di ristoro danni, perche' il risarcimento aveva origine da un giudizio promosso a titolo personale dall'interessato e la transazione e' stata qualificata novativa e sostitutiva di precedenti pattuizioni, pertanto non imputabile alla societa'. L'Ufficio e' stato condannato alle spese per il grado.
Norme richiamate
DPR 600/1973, art. 32, comma 1, n. 2
art. 32 c. 1 n. 2 dpr 600/73
presunzione legale che consente di ritenere componenti positivi di reddito le movimentazioni bancarie non adeguatamente giustificate; operativita' su due livelli: iscrizione contabile con indicazione del beneficiario e onere probatorio a carico del contribuente di dimostrare la natura non imponibile della movimentazione
Cassazione - ordinanza / giurisprudenza richiamata
Cass. sez. 5, ord. n. 30786 del 28.11.2018; Cass. sez.5 sent. n. 428 del 14.1.2015
il contribuente che fornisce prova analitica della natura delle movimentazioni deve essere valutato in modo analitico; movimenti isolati e la presenza del nominativo del beneficiario possono contribuire a superare la presunzione di cui all'art. 32, ma occorre valutazione puntuale e documentale
Massime di principio
- La presunzione di cui all'art. 32 DPR 600/1973 si applica alle movimentazioni finanziarie non giustificate, ma puo' essere superata con documentazione o spiegazioni analitiche che dimostrino la natura reale dell'operazione; l'indicazione del beneficiario in contabilità aiuta ma non e' sempre sufficiente.
- Per versamenti a soggetti legati all'amministrazione o ai soci (coniuge, societa' collegata) e' opportuno conservare documentazione formale (contratti, accordi, prova di restituzione, corrispondenza) che dimostri la natura e le condizioni dell'operazione per evitare qualifiche come ricavi occulti o prestiti fruttiferi.
- Le scritture contabili non bastano da sole a trasferire diritti civilistici: un preliminare 'per se o per persona da nominare' e contabilizzazioni non sostituiscono il perfezionamento del trasferimento; se l'operazione resta personale e la transazione e' novativa, il ristoro rimane di natura privata e non concorre al reddito aziendale.
- La qualificazione di una somme come interessi attivi richiede accertamento della natura del versamento (se prestito fruttifero): in assenza di prove contrarie, l'Amministrazione puo' recuperare gli interessi presunti.
- In caso di contenzioso, la valutazione giudiziale deve essere analitica e motivata: movimenti isolati e assenza di elementi indizianti possono favorire il contribuente; viceversa operazioni sistematiche e prive di giustificazioni rafforzano la presunzione dell'Ufficio.
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