Cassazione Penale, Sentenza n. 824/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto della sua istanza di revoca dell'ordinanza del 10/09/2021. Denunciava vizi di motivazione e violazione di legge (art. 648 c.p.p.), sostenendo che la Corte di appello aveva illegittimamente revocato una precedente ordinanza di correzione dell'errore materiale e aveva integrato la sentenza di consegna aggiungendo la condizione del reinvio senza base nella motivazione né contraddittorio; inoltre sosteneva che la sentenza corretta era divenuta cosa giudicata e che la Corte non aveva spiegato perché la riconsegna non potesse essere tutelata in Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il rimedio corretto contro l'ordinanza di correzione dell'errore materiale fosse il ricorso per cassazione nei termini di legge (art. 127 comma 7 e art. 585 c.p.p.), non una istanza di revoca; poiché il ricorrente non aveva proposto il ricorso tempestivo ma si era limitato a chiedere la revoca, il mezzo impugnatorio non era consentito e il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento, in via equitativa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 127 codice di procedura penale, comma 7
La Corte ha richiamato il principio per cui l'ordinanza di correzione dell'errore materiale è impugnabile mediante ricorso per cassazione nei termini previsti; la mancata impugnazione rende immutabile l'ordinanza salvo emendamenti diretti all'errore materiale stesso.
art. 585 codice di procedura penale, comma 1, lett. a
Richiamato quale termine e modalità per proporre il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di correzione dell'errore materiale (termine di quindici giorni).
art. 648 codice di procedura penale
Norma invocata dal ricorrente in relazione alla presunta violazione del giudicato formato sulla precedente sentenza di consegna; la Corte di cassazione ha però ritenuto che la controversia dovesse essere gestita con il rimedio processuale stabilito per le correzioni di errore materiale.
art. 616 codice di procedura penale
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e per disporre, in via equitativa, il versamento alla Cassa delle ammende.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. in L. 18 dicembre 2020)
Richiamato per la procedura di trattazione scritta del procedimento, attivata in assenza di richiesta di discussione orale nei termini previsti.
Massime di principio
- La correzione di un errore materiale da parte del giudice è impugnabile mediante ricorso per cassazione nei termini specifici; se non viene proposto il ricorso nei termini, l'ordinanza correttiva diventa, in linea di principio, immodificabile.
- Una richiesta di revoca dell'ordinanza non sostituisce il rimedio processuale previsto dalla legge per contestare una correzione di errore materiale; per contestare l'abnormità della revoca occorre usare il mezzo di impugnazione adeguato e tempestivo.
- Quando una Corte integra una sentenza di consegna inserendo condizioni (es. reinvio) la loro effettiva efficacia può dipendere da fattori esterni (quali le autorità dello Stato estero) e, se si vuole contestare tale integrazione, è necessario impugnare nei modi e termini previsti, non limitarsi a istanze di revoca.
- La mancata impugnazione tempestiva può comportare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e l'addebito delle spese e delle somme a carico del ricorrente; conviene dunque agire subito e con il rimedio corretto.
- In situazioni analoghe è opportuno che il difensore verifichi immediatamente la natura del provvedimento (correzione materiale vs sentenza sostanziale) e scelga la via processuale prevista (ricorso per cassazione nei termini) per non perdere la possibilità di rimettere in discussione il provvedimento.
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