Cassazione Penale, Sentenza n. 30641/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per violazione di legge e vizio di motivazione il rifiuto, da parte del Tribunale e poi della Corte d'appello, di disporre la ricognizione formale della persona offesa finalizzata alla individuazione dell'imputato. Si censura il fatto che la Corte abbia ritenuto sufficiente l'individuazione fotografica resa dalla vittima durante le indagini e ribadita in dibattimento, non avendo considerato le obiezioni della difesa circa la qualità delle fotografie e le incertezze manifestate dalla persona offesa sui tratti somatici del rapinatore; si chiedeva pertanto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con la ricognizione formale come mezzo di prova più attendibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, ordinando l'espletamento della ricognizione formale. La Suprema Corte ha affermato che, nel giudizio ordinario, la ricognizione formale è il mezzo più affidabile per l'individuazione e che il rifiuto di assumerla, quando questa sia ripetutamente richiesta dall'imputato senza rinuncia o impossibilità, lede le prerogative difensive; le dichiarazioni rese dalla persona offesa durante le indagini potranno essere valorizzate nel nuovo giudizio solo dopo l'esito della ricognizione e secondo le regole processuali vigenti.
Norme richiamate
ex art. 507 cod. proc. pen.
L'articolo è richiamato in riferimento alla reiterata istanza di ricognizione formulata anche alla fine del dibattimento; la Corte ha valutato come illegittimo il rigetto della richiesta avanzata ai sensi dell'ordinamento processuale quando non sussista rinuncia o impossibilità oggettiva.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 40405 del 10/06/2004
Sez. 2, n. 40405 del 10/06/2004
Richiamata per il principio secondo cui la ricognizione formale è più attendibile rispetto agli altri procedimenti di individuazione (es. individuazione fotografica), in ragione delle garanzie procedurali che la accompagnano.
Principio di non tassatività dei mezzi di prova
Il principio consente che la prova possa fondarsi anche su individuazioni fotografiche o altri mezzi, ma non esclude che la ricognizione formale sia il metodo più esaustivo e garantito, specialmente se richiesto dall'imputato nel processo ordinario.
Massime di principio
- In un giudizio ordinario, la ricognizione formale è il mezzo di prova più attendibile per l'identificazione dell'imputato e, se richiesta ripetutamente dall'imputato senza rinuncia o impedimento, il giudice deve valutarne l'ammissione con motivazione specifica; il rifiuto ingiustificato può determinare annullamento della sentenza.
- Le individuazioni fotografiche e le conferme rese in dibattimento possono contribuire alla prova, ma non sostituiscono automaticamente la ricognizione formale quando questa è espressamente richiesta e praticabile.
- Il giudice deve motivare in modo concreto e specifico il motivo del diniego di un mezzo istruttorio ritenuto rilevante dalla difesa (es. qualità delle immagini, possibilità di svolgimento, consenso o rinuncia dell'imputato), altrimenti incorre in vizio che può portare alla cassazione con rinvio.
- Se la ricognizione formale viene disposta in sede di rinvio, le dichiarazioni e le attività investigative precedenti potranno essere riesaminate e valorizzate solo alla luce dell'esito della ricognizione e secondo le regole del contraddittorio.
- La scelta del rito (ordinario vs abbreviato) incide sulle garanzie e sui mezzi di prova: chiedere il rito ordinario e contestualmente l'assunzione di prove caratteristiche di tale rito è una prerogativa dell'imputato che il giudice non può eludere senza valida motivazione.
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