Cassazione Penale, Ordinanza n. 19951/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non ha inciso in senso favorevole sulla posizione dell'imputato, confermando la decisione di merito nei suoi effetti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per più reati. Con i primi tre motivi ha denunciato la violazione di legge: ha sostenuto la carenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 444 c.p. e l'insussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di cui agli artt. 648 e 470 c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure erano sostanzialmente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Con il quarto motivo ha dedotto vizio motivazionale e violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p., chiedendo il riconoscimento della causa di non punibilità; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché attinente al trattamento punitivo e comunque sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive.
Norme richiamate
richiamato come norma incriminatrice rispetto alla quale il ricorrente lamentava la carenza dell'elemento oggettivo; la Corte non entra nel merito perché reputa la censura già devoluta e non specificamente criticata.
richiamato in relazione all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato; la Corte giudica la doglianza non specificamente argomentata rispetto alla motivazione di merito.
richiamato in relazione all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato; la censura è dichiarata indeducibile perché meramente riproduttiva di questioni già vagliate.
richiamato come causa di non punibilità invocata dall'imputato; la Corte osserva che il motivo è inammissibile poiché attiene al trattamento punitivo ed è comunque già adeguatamente escluso con motivazione non illogica.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- La deduzione di carenza dell'elemento oggettivo o soggettivo del reato deve misurarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza di merito; in difetto, il motivo è non deducibile per genericità o mera reiterazione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere censurata sulla base di specifiche doglianze contro la ratio decidendi; se la motivazione di merito è sufficiente e non illogica, la censura è inammissibile.
- Quando il ricorso non supera il vaglio di specificità e si risolve in una ripetizione di questioni già decise, la Corte può dichiararlo inammissibile con le conseguenze economiche di legge.
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