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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16292/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale con la quale gli era stata applicata, a seguito di patteggiamento, la pena di mesi sei di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La difesa ha dedotto: nullità del procedimento definito con patteggiamento per asserita illegittimità dell'arresto in flagranza; mancanza di consenso e vizi della volontà, sostenendo che l'interessato volesse soltanto "recuperare la propria libertà"; omessa dichiarazione ex art. 129 c.p.p.; erronea qualificazione giuridica del fatto; eccessività della pena; erroneo bilanciamento delle circostanze; erroneo riconoscimento della recidiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha rilevato che, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammesso soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto, le censure proposte non rientravano in tali limiti, poiché miravano a contestare profili estranei o, comunque, a introdurre inammissibili doglianze di merito e di motivazione. La doglianza sulla qualificazione giuridica è stata ritenuta generica e priva di un errore manifesto o di evidente eccentricità. Anche la censura sul consenso è stata giudicata apodittica. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 387-bis c.p.

    indicato come reato oggetto del patteggiamento; la sentenza non ne esamina nel merito la configurabilità, limitandosi al controllo sull'ammissibilità del ricorso

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita in modo tassativo i motivi deducibili con ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, errata qualificazione giuridica, difetto di correlazione e illegalità della pena o misura di sicurezza

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato come motivo dedotto dalla difesa, ma la relativa censura non è ritenuta deducibile nel perimetro del ricorso contro patteggiamento così come formulato

  • legge n. 103 del 2017

    richiamata quale intervento normativo che ha ristretto i motivi proponibili avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    base normativa della declaratoria di inammissibilità per motivi estranei ai limiti previsti dalla disposizione

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza che esuli da tale perimetro è inammissibile.
  • La censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è proponibile solo quando l'errore sia immediatamente percepibile, manifesto o palesemente eccentrico; non è consentito usare tale motivo per introdurre contestazioni di merito o di motivazione sulla responsabilità.
  • Le doglianze relative alla volontà dell'imputato nel patteggiamento devono essere specifiche e sorrette da elementi processuali concreti; affermazioni apodittiche o non esplicitate in giudizio non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità.
  • Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento non sono deducibili, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, questioni attinenti alla pena, al bilanciamento delle circostanze o alla recidiva, se non nei limiti dell'illegalità della sanzione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

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