Cassazione Penale, Sentenza n. 9108/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di autorizzazione a svolgere attività lavorativa in costanza di arresti domiciliari. Il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che i familiari conviventi (moglie disoccupata e figlio 22enne) possano dover sostenere i ratei del canone di locazione e altre spese, contrastando la giurisprudenza secondo la quale i familiari non avrebbero obblighi di mantenimento oltre l'alimentare; contesta inoltre l'uso della certificazione ISEE e la presunta necessità di provare una totale impossidenza del nucleo familiare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'autorizzazione a lavorare durante gli arresti domiciliari è una deroga eccezionale regolata dall'art. 284, comma 3 c.p.p. e richiede criteri di particolare rigore: deve essere dimostrata la condizione di "assoluta indigenza" del richiedente e del nucleo familiare, valutando le fonti complessive di sostentamento. È legittimo rifiutare l'autorizzazione in assenza di documentazione che provi lo stato economico prospettato. La Corte ha ritenuto non congrua la documentazione prodotta da Cioni (autodichiarazione della moglie, nessun riscontro sul figlio) e ha sottolineato che, pur non sussistendo un obbligo formale di mantenimento, i conviventi possono essere chiamati a contribuire alle esigenze alimentari per il dovere di solidarietà familiare. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
La norma costituisce una deroga eccezionale che consente, in casi particolari, l'autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari per esigenze lavorative: la sua applicazione richiede criteri di particolare rigore e la prova della condizione di assoluta indigenza
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5, n. 27971/2020; Sez. 6, n. 553/2015; Sez. 3, n. 24995/2018; Sez. 6, n. 32574/2005)
Costante indirizzo secondo cui l'autorizzazione è eccezionale e positiva solo in presenza di situazioni oggettivamente riscontrabili di incapacità economica; è legittimo richiedere documentazione che provi lo stato economico; i contributi da terzi possono essere considerati nella valutazione, in particolare quelli provenienti da soggetti obbligati legalmente o risultanti da concrete possibilità di sostegno
Massime di principio
- L'autorizzazione a svolgere attività lavorativa durante gli arresti domiciliari è un'eccezione che richiede prova dell'assoluta indigenza del richiedente e del nucleo familiare
- La valutazione economica deve considerare tutte le fonti di sostentamento disponibili; i contributi dei familiari conviventi possono essere presi in considerazione, soprattutto se non risulta la loro totale impossibilità a fornire supporto
- La sola autodichiarazione di disoccupazione è spesso insufficiente: è necessaria documentazione probatoria (ISEE, buste paga, attestazioni, ecc.) per dimostrare l'effettiva situazione di bisogno
- Anche se l'assoluta indigenza è provata, il giudice deve comunque valutare se l'attività lavorativa richiesta possa compromettere l'efficacia della misura cautelare
- Il nucleo familiare può essere chiamato a contribuire alle esigenze alimentari per dovere di solidarietà; la mancanza di prova della loro impossibilità gioca a sfavore del richiedente
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