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Sentenza

Sentenza n. 7443/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento A) del provvedimento n. D/5942/2025 pronunziato dell’Ambasciata d’Italia a New Delhi in data 01/10/2025 e notificato al ricorrente in pari data con cui è stata rigettata la richiesta di visto per lavoro subordinato presentata in data 01/08/2025 dal Signor -OMISSIS- sulla base del nulla osta al lavoro subordinato n. P-MN/L/Q/2025/101309 rilasciato dalla Prefettura di Mantova in data 01/05/2025 su richiesta della Signora -OMISSIS- nell’ambito del Decreto Flussi 2025 presentata in data 07/02/2025; B) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale allo stesso.

Giustizia amministrativa202514839

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto per lavoro subordinato rilasciato dall'Ambasciata d'Italia a New Delhi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a New Delhi che aveva rigettato la richiesta di visto per lavoro subordinato, presentata sulla base di un nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura di Mantova nell'ambito del Decreto Flussi 2025. L'Amministrazione si è costituita resistendo al ricorso. Nel corso del giudizio è emerso che il visto era stato successivamente rilasciato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il rilascio del visto ha eliminato l'interesse alla decisione sull'impugnazione del precedente diniego. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, ritenendo quindi l'Amministrazione sostanzialmente soccombente ai fini della regolazione delle spese. Il MAECI è stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    La decisione è stata adottata in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quali presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento di un diniego amministrativo, l'amministrazione adotta un comportamento o un provvedimento successivo che soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, viene meno l'interesse alla decisione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dal successivo soddisfacimento della pretesa del ricorrente, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione quando questa risulti sostanzialmente soccombente rispetto alla controversia originaria.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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