Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14517/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della custodia cautelare in carcere disposta per i reati di cui agli artt. 110 e 628 c.p., deducendo tre motivi principali: (1) vizio nell'espletamento dell'interrogatorio di garanzia per tardiva notifica all'avvocato e compressione del diritto di difesa; (2) illegittima applicazione della misura carceraria nonostante fosse in corso una misura meno afflittiva (arresti domiciliari) rispettata, con critica alla valutazione della gravità indiziaria e al richiamo al silenzio come elemento negativo; (3) violazione del principio di proporzionalita e adeguatezza ai sensi dell'art. 275 c.p.p., ritenendo la misura eccessiva rispetto alle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo rileva l'orientamento secondo cui vizi relativi all'interrogatorio di garanzia non sono deducibili nel giudizio di riesame sulla misura cautelare e vanno eccepiti nelle sedi opportune. Quanto al merito delle esigenze cautelari, la Corte conferma che il giudice di merito ha correttamente rivalutato il quadro investigativo, ritenendo maggiormente pregnante la gravita, la serialita e la pericolosita dell'indagato, nonche l'organizzazione e la spregiudicatezza degli atti predatori; ha inoltre considerato, anche se marginalmente, il silenzio dell'indagato e il rischio di intimidazione delle persone offese. Pertanto la trasformazione della misura in custodia in carcere e la sua conferma risultano legittime e proporzionate. Il ricorrente e condannato alle spese processuali; non consegue la rimessione in liberta.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale norma del codice penale relativa alla concorrenza di persone nel reato, indicato a descrivere la fattispecie contestata insieme all'art. 628 c.p.

  • art. 628 c.p.

    Norma penale relativa al furto con strappo o rapina; utilizzata per definire il reato per cui e stata disposta la misura cautelare.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata come riferimento procedurale relativo al ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari (menzione formale del mezzo di impugnazione del ricorrente).

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    Norma indicata in relazione alle censure sull'interrogatorio di garanzia; la Corte richiama la giurisprudenza che limita la rilevanza di vizi procedurali dell'interrogatorio nel giudizio di riesame.

  • art. 294 c.p.p.

    Norma concernente l'interrogatorio di garanzia; evocata nel contesto delle doglianze sullo svolgimento e sulla tempestivita della notifica.

  • art. 309 c.p.p.

    Norma procedurale sugli avvisi e garanzie dell'interrogatorio; citata nelle doglianze del ricorrente anche se la Corte ne limita l'incidenza nel riesame cautelare.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma sulla motivazione del provvedimento cautelare; la Corte valuta che la motivazione del giudice di merito sia congrua nel ridisegnare le esigenze cautelari.

  • art. 275 c.p.p.

    Dispositivo che disciplina criteri di adeguatezza e proporzionalita della misura cautelare; la Corte ritiene corretta la valutazione del giudice di merito circa la necessita della custodia in carcere alla luce della pericolosita e della serialita degli eventi.

  • art. 611 comma 1 c.p.p.

    Norma che autorizza la trattazione scritta; citata nel procedimento di trattazione del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma relativa alle spese del giudizio di cassazione; la Corte applica la condanna alle spese al ricorrente.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att.

    Disposizione procedurale cui la Cancelleria deve ottemperare in caso di mancata remissione in liberta a seguito del provvedimento di rigetto; la Corte dispone gli adempimenti conseguenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riesame e in sede di cassazione sulle misure cautelari, le presunte irregolarita nell'interrogatorio di garanzia (notifica tardiva, vizi formali) non sono rilevanti per la legittimita della misura e devono essere dedotte nelle sedi procedurali appropriate.
  • Il Tribunale in sede di riesame puo confermare una misura cautelare sulla base di esigenze cautelari diverse da quelle indicate nell'originario provvedimento applicativo; la rivalutazione del quadro indiziario e della pericolosita e le esigenze di tutela delle persone offese sono valutazioni proprie del giudice di merito e difficilmente sindacabili se motivate.
  • L'esercizio della facolta di non rispondere non costituisce di per se elemento favorevole al ricorrente e puo essere considerato, marginalmente, nella valutazione complessiva delle esigenze cautelari senza farne automaticamente discendere un beneficio probatorio.
  • La sussistenza di serialita, organizzazione e spregiudicatezza nella commissione dei reati aumenta la probabilita che sia ritenuta necessaria una misura piu afflittiva quale la custodia in carcere rispetto a misure meno restrittive.
  • Le censure sulla proporzionalita e sull'adeguatezza della misura richiedono una valutazione concreta e motivata: chi impugna deve fornire elementi che dimostrino l'insussistenza delle esigenze cautelari o l'effettiva idoneita di misure alternative.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.