Cassazione Penale, Sentenza n. 17387/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/09/2023 che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra sentenze irrevocabili e rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente eccepiva nullità per violazione di legge sostenendo che la Corte non aveva tenuto conto che la continuazione rispetto ai medesimi fatti era già stata riconosciuta con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma n. 882/2012, con conseguente diversa determinazione dell'aumento della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame della richiesta originaria di continuazione (depositata il 17/04/2023). Motivo: la Corte distrettuale ha errato nel non considerare che la continuazione era già stata riconosciuta dal GIP (ordinanza n. 882/2012) e che, di conseguenza, l'aumento della pena già applicato doveva essere tenuto in conto (aumento di 6 mesi e €200) invece dell'aumento di 9 mesi e €250 applicato nell'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
L'aumento della pena per continuazione va applicato una sola volta e nella misura corretta; la Corte deve tener conto di precedenti riconoscimenti della continuazione per evitare duplicazioni o errate maggiorazioni
Massime di principio
- Prima di riconoscere la continuazione tra più sentenze, il giudice deve verificare attentamente se la continuazione era già stata anteriormente riconosciuta da altro provvedimento irreversibile (es. ordinanza del GIP) e tenere conto delle conseguenti maggiorazioni già applicate.
- L'aumento di pena ex art. 81 c.p. per continuazione non può essere ricalcolato in modo da doppiare o eccedere l'aumento già attribuito per lo stesso reato: occorre considerare gli effetti sanzionatori già prodotti da precedenti riconoscimenti.
- In caso di omissione nella valutazione di precedenti provvedimenti che incidono sul cumulo/continuazione, il rimedio è l'annullamento con rinvio per nuovo esame sul punto del trattamento sanzionatorio.
- La difesa deve documentare e segnalare espressamente nei motivi e nelle istanze eventuali provvedimenti precedenti che hanno già operato un cumulo o riconoscimento della continuazione, allegando i provvedimenti per evitare valutazioni incomplete del giudice dell'esecuzione.
- Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di esaminare la storia processuale e i provvedimenti precedenti relativi alle stesse condotte per determinare correttamente la pena complessiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17371/2024 del 29/04/2024
- Sentenza penale · 29 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17375/2024 del 29/04/2024
- Sentenza penale · 29 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17377/2024 del 29/04/2024
- Sentenza penale · 29 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17378/2024 del 29/04/2024
- Sentenza penale · 29 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17379/2024 del 29/04/2024
- Sentenza penale · 29 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17380/2024 del 29/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →