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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06761/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria per danni da infiltrazioni proposta da una persona fisica contro il condominio. Il condominio, a sua volta, aveva chiamato in causa l'imprenditore individuale ritenuto responsabile dei danni. Il giudice di pace aveva dichiarato la contumacia del chiamato e lo aveva condannato al pagamento di una somma in favore dell’attrice. In appello, il tribunale ha invece dichiarato nulla la notificazione dell’atto di citazione per chiamata in causa, ritenendo che la notifica fosse stata eseguita in un comune diverso da quello di residenza del destinatario, con conseguente rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. e erronea valutazione di fatto, sostenendo che il destinatario risiedeva sin dalla nascita nel comune in cui era stata effettuata la notifica e che anche la sede della ditta individuale era lì ubicata. Ha inoltre censurato la regolazione delle spese, ma tale doglianza è stata ritenuta assorbita.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la citazione/notificazione diretta a un imprenditore individuale, identificato con nome e cognome del titolare, va notificata alla persona fisica secondo le regole degli artt. 138 ss. c.p.c. e che, ai fini dell’art. 139 c.p.c., rileva anzitutto il comune di residenza, mentre all’interno di quel comune la notifica può avvenire presso la casa di abitazione oppure presso la sede dell’impresa o l’ufficio in cui si esercita l’attività. Il tribunale d’appello aveva quindi errato nel dichiarare nulla la notifica per il solo fatto che essa fosse avvenuta in un comune diverso da quello ritenuto di residenza senza verificare correttamente se il luogo fosse comunque riferibile al comune di residenza del destinatario. La sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione; la censura sulle spese è stata assorbita.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    La norma stabilisce un criterio di successione preferenziale per la scelta del comune di notificazione, ma, una volta individuato il comune di residenza, consente la notifica anche presso la casa di abitazione, la sede dell'impresa o l'ufficio dove si esercita l'industria o il commercio, senza necessità di un ordine tassativo tra tali luoghi.

  • art. 138 c.p.c.

    La notifica a mani proprie costituisce una modalità alternativa; non è un presupposto necessario di validità della notificazione ex art. 139 c.p.c.

  • art. 145 c.p.c.

    Non si applica alla citazione di un imprenditore individuale identificato con nome e cognome del titolare, che va trattata come notifica a persona fisica.

  • art. 354 c.p.c.

    La rimessione della causa al primo giudice per nullità della notificazione implica che il giudice d'appello provveda anche sulle spese del secondo grado, ma tale statuizione resta assorbita se la sentenza viene cassata con rinvio.

Massime di principio

  • La citazione di un imprenditore individuale, anche se riferita alla ditta individuale, si notifica alla persona fisica titolare secondo le regole delle notificazioni alle persone fisiche, non secondo quelle previste per le persone giuridiche.
  • Ai fini dell'art. 139 c.p.c., ciò che conta in via preliminare è l'individuazione del comune di residenza, dimora o domicilio del destinatario; nell'ambito di quel comune la notifica può essere eseguita alternativamente presso la casa di abitazione, la sede dell'impresa o l'ufficio in cui l'attività è esercitata.
  • La validità della notificazione non richiede necessariamente il previo tentativo di notifica a mani proprie ex art. 138 c.p.c., poiché tale modalità è solo alternativa rispetto alle altre previste dalla disciplina delle notificazioni alle persone fisiche.
  • Quando il giudice di merito dichiara la nullità della notificazione senza applicare il consolidato criterio interpretativo sulla notificazione all'imprenditore individuale, la decisione è censurabile in cassazione per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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