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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17054/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non risultano ulteriori statuizioni di merito sulla responsabilità, che resta quella definita dalla sentenza d'appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, deducendo con un unico motivo la carenza e l'illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio inflitto. La Corte di cassazione rileva però che la censura, pur formalmente diretta alla motivazione, attiene in realtà al solo trattamento punitivo; inoltre osserva che la decisione impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive, richiamando in particolare il passaggio della sentenza di merito relativo alle "centinaia di dosi" ricavabili.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo proposto era indeducibile/inammissibile in quanto riferito al solo trattamento sanzionatorio e non a vizi rilevanti della motivazione nei termini prospettati.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, pur denunciando vizi di motivazione, si risolva in una censura sul solo trattamento sanzionatorio senza evidenziare un effettivo vizio logico-giuridico della decisione.
  • La motivazione della sentenza di merito sul trattamento punitivo è sufficiente quando dia conto, in modo non illogico, degli elementi valorizzati ai fini della quantificazione della pena e confuti le deduzioni difensive rilevanti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono necessariamente la condanna alle spese processuali e il versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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