Ordinanza n. 1955/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza semplificata del TAR Lazio, Sez. III, che aveva accolto il ricorso di primo grado relativo alla procedura di gara CIG B61198CA5F
Esito
Favorevole al ricorrente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di High Tech Screw S.r.l. e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia della decisione impugnata. Dal testo emerge che la controversia riguarda plurime tematiche tecniche da esaminare alla luce del principio di equivalenza funzionale. L’appellante ha rappresentato l’esigenza di evitare l’immediata esecuzione della sentenza, in ragione degli effetti che essa avrebbe prodotto sugli esiti della procedura di gara. High Tech Screw S.r.l. e Hd Hospital Device S.r.l. si sono costituite in giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. Il Collegio ha ritenuto che le plurime questioni tecniche, valutate sotto il profilo del principio di equivalenza funzionale, richiedano un approfondimento nella fase di merito. Ha inoltre considerato che l’esecuzione interinale della sentenza avrebbe prodotto significativi effetti sugli esiti della procedura, potenzialmente suscettibili di ulteriori ribaltamenti all’esito della decisione definitiva. Per tale ragione ha ritenuto opportuno preservare la situazione ancora integra nelle more della cognizione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l’udienza pubblica di merito per il 12 novembre 2026.
Norme richiamate
La disposizione costituisce il fondamento della domanda cautelare in appello e consente la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata quando ricorrano i presupposti cautelari.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza può essere disposta quando le questioni tecniche rilevanti ai fini della controversia richiedano un approfondimento incompatibile con una sommaria definizione della causa.
- La tutela cautelare è giustificata quando l’esecuzione interinale della sentenza rischia di incidere significativamente sugli esiti di una procedura amministrativa e tali effetti potrebbero essere successivamente ribaltati dalla decisione di merito; in tal caso il giudice può preservare la res adhuc integra.
- Nelle controversie relative a procedure di gara, il principio di equivalenza funzionale può richiedere un esame tecnico approfondito, da svolgersi nella fase di merito, prima di consolidare gli effetti della sentenza di primo grado.
Come è indicizzato
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