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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1646/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente su una polizza vita (999.000 euro) e su un conto corrente (114.545,34 euro) riconducibili a Parisi Giuseppe, di cui la ricorrente era beneficiaria/delegata. La difesa aveva chiesto la revoca o la sostituzione del sequestro, denunciando l'irragionevole durata del vincolo (oltre 9-10 anni), la carenza di motivazione sul profilo della proporzionalità e della necessità, la mancata valutazione di garanzie alternative (fideiussione/ipoteca) e l'assenza di accertamenti sulla provenienza dei capitali emersi in dibattimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha dichiarato la motivazione dell'ordinanza impugnata apparente ed erronea nella valutazione della necessità e proporzionalità del sequestro prolungato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il processo al Tribunale del riesame per un nuovo esame, limitato ai profili del periculum e della proporzionalità, con istruzioni a valutare la composizione patrimoniale, le concrete ragioni del rischio di dispersione, le eventuali garanzie alternative proposte e l'effetto del decorso del tempo sulla compressione dei diritti fondamentali. La Corte ha inoltre escluso che la rinuncia alla prescrizione giustifichi automaticamente la protrazione indefinita del sequestro.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma sul sequestro preventivo; la Corte rileva che la mancata previsione di un termine non può giustificare la protrazione indefinita della misura senza verifica della proporzionalità e della necessità nel tempo.

  • art. 322 ter cod. proc. pen. e art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    Regolano il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente nei reati tributari; la confisca obbligatoria giustifica il sequestro conservativo, ma non esime il giudice dall'adeguata motivazione sul pericolo di dispersione e sulla proporzionalità.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    I principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, pur disciplinati per le misure personali, si applicano analogicamente anche alle misure reali imponendo di considerare misure meno invasive e di modulare la misura nel tempo.

  • art. 316 cod. proc. pen.

    Criteri per il sequestro conservativo: la Corte richiama l'esigenza di verificare l'attuale inettitudine del patrimonio a garantire l'obbligazione e il rischio concreto di dispersione.

  • art. 262 cod. proc. pen.

    Disciplina della durata del sequestro probatorio; la Corte osserva l'assenza di una disciplina analoga per il sequestro preventivo ma richiama l'esigenza di contemperare durata e proporzionalità.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato in Cassazione: il gravame per motivazione apparente o mancante rientra nella nozione di violazione di legge ammissibile in Cassazione; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata soffrisse di motivazione apparente sui profili di periculum e proporzionalità.

Massime di principio

  • Se il giudizio di merito (decreto di rinvio a giudizio) è già intervenuto, in sede cautelare il fumus dell'accusa è spesso precluso; il sindacato si concentra sul periculum, sulla necessità e sulla proporzionalità della misura.
  • La proporzionalità del sequestro preventivo va valutata non solo al momento della sua applicazione, ma anche durante l'esecuzione: il decorso del tempo rileva e può rendere la misura sproporzionata se determina un'eccessiva compressione dei diritti fondamentali.
  • La rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato non può essere utilizzata automaticamente per giustificare la protrazione indefinita del sequestro: il sacrificio del diritto fondamentale non può derivare unilateralmente dall'atteggiamento processuale dell'imputato.
  • Il giudice è tenuto a motivare concretamente il rischio di dispersione delle somme sequestrate (fatti, comportamenti, composizione patrimoniale, tentativi di trasferimento/occultamento); la mera natura fungibile dei beni (denaro) non è di per sé sufficiente se non correlata a elementi concreti.
  • Le richieste di sostituzione della misura reale (fideiussione, ipoteca su immobili) devono essere esaminate concretamente: il rifiuto può essere legittimo se la proposta è indeterminata o non documentata, ma il giudice deve valutare la concreta possibilità di garanzie alternative alla luce della situazione patrimoniale.
  • In casi di sequestro prolungato su beni fungibili, il giudice di rinvio deve riequilibrare gli interessi e modulare la misura, evitando che diventi strumento di ingiustificata compressione dei diritti, e motivare esplicitamente le ragioni per cui non sono adeguate misure meno intrusive.

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