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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5170/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Aquino ha chiesto la revisione della sentenza di condanna (reati: partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico e plurime cessioni di stupefacente) invocando, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p., l'esistenza di "prove nuove": in particolare una nuova tecnica di ascolto/trascrizione delle intercettazioni (con riferimento a conversazioni tra cui la n. 8229/8289/8908/8985) che produrrebbe trascrizioni diverse e idonee a mettere in dubbio l'identificazione di Aquino come "Basilio" e l'attinenza dei dialoghi al traffico di droga. La Corte distrettuale aveva dichiarato inammissibile l'istanza perché il richiedente non aveva descritto con precisione le caratteristiche scientifiche e la novità della tecnica rispetto a quella usata nel processo di cognizione, né dimostrato l'incidenza effettiva delle nuove trascrizioni sul complesso probatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la revisione è strumento straordinario e richiede prove veramente nuove e idonee a ribaltare il giudicato; ha condiviso la valutazione della Corte d'appello secondo cui il ricorrente non ha dimostrato la novità e la portata disarticolante della tecnica di trascrizione né ha spiegato in che misura le nuove trascrizioni incidano sul complesso probatorio già valutato. Ha richiamato i principi di diritto sulla valutazione preliminare dell'ammissibilità della revisione (tra cui il necessario vaglio sulla novità, scientificità e persuasività della prova nuova) e ha sottolineato che una singola conversazione inserita nel compendio probatorio già valutato non costituisce automaticamente prova nuova atta a determinare la revisione.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen.

    art. 630, comma 1, lett. c)

    Consente la revisione quando siano sopravvenute o scoperte nuove prove che, sole o congiunte, dimostrino la proscioglienza; richiede che le prove siano realmente nuove e idonee a ribaltare il giudicato.

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'effetto della revisione sulla decisione (proscioglimento ai sensi degli artt. 529-531 c.p.p.); la Corte richiama che la revisione mira a verificare se le nuove prove impongano proscioglimento.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, lett. a), c) ed e)

    Criteri di impugnazione in Cassazione invocati dal ricorrente (vizio di motivazione e violazione di legge).

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti del tema devoluto in sede di revisione e alla valutazione delle evidenze già emerse nel processo di cognizione.

  • artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen.

    Norme richiamate via art. 631 per definire le ipotesi di proscioglimento che la revisione può comportare (vizi di fatto/diritto che determinano proscioglimento).

Massime di principio

  • La revisione è rimedio straordinario: non serve per ottenere una rinnovata o diversa valutazione di prove già conosciute; occorrono elementi "nuovi" che possano realisticamente ribaltare il giudicato.
  • Se si allega una nuova tecnica scientifica (es. diversa trascrizione di intercettazioni) bisogna dimostrare la novità metodologica rispetto a quella utilizzata in processo e spiegare concretamente come la nuova metodologia produce risultati diversi e perché questi incidono sul compendio probatorio.
  • La valutazione dell'ammissibilità richiede un vaglio preliminare della persuasività, affidabilità e congruenza della prova nuova rispetto al quadro probatorio già acquisito: è necessario indicare l'impatto concreto sui punti nodali della condanna (es. identificazione dell'autore, attinenza dei dialoghi al reato).
  • Le prove acquisite nel processo ma non valutate possono costituire "prove nuove" solo se non erano state ritenute superflue o inammissibili e se la loro rivalutazione si fonda su metodologie effettivamente evolute capaci di produrre dati obiettivi prima non captati.
  • Una singola conversazione, se inserita nel più ampio compendio probatorio già valutato, difficilmente è sufficiente per ottenere la revisione se non si dimostra che essa da sola (o combinata con altre prove nuove) è in grado di far venir meno il quadro di responsabilità.

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