Cassazione Penale, Ordinanza n. 01973/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per il reato contestato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 474 c.p. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ma la censura è stata ritenuta meramente fattuale e sostanzialmente riproduttiva delle doglianze già esaminate e disattese in appello, dunque non specifica. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e un eccessivo rigore nel trattamento sanzionatorio; anche tale doglianza è stata giudicata manifestamente infondata, poiché la motivazione di merito aveva dato adeguatamente conto degli elementi decisivi e della prossimità della pena ai minimi edittali.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso non ha scalfito l'accertamento di responsabilità, in particolare quanto all'elemento soggettivo.
La particolare tenuità del fatto è stata ritenuta correttamente esclusa dal giudice di merito, la cui motivazione è stata reputata adeguata e non meramente apparente.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso che si limita a riproporre questioni di fatto già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo critico e puntuale con la motivazione impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
- La censura sull'elemento soggettivo del reato non può risolversi in una mera diversa lettura del materiale probatorio, poiché la Cassazione non è giudice del fatto e non rivaluta il merito se la motivazione della sentenza impugnata è logicamente e congruamente argomentata.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia dato conto, in modo sufficiente, degli elementi ritenuti decisivi ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità e della congruità del trattamento sanzionatorio.
- La prossimità della pena ai minimi edittali può costituire indice della non manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio e rafforzare la tenuta della motivazione sul punto.
Come è indicizzato
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