Cassazione Penale, Sentenza n. 2352/2024 del 19/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Trieste che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva ripristinato la misura della custodia cautelare in carcere precedentemente sostituita con il divieto di dimora. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: (1) carenza e/o contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), sostenendo che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato la portata della fissazione dell'udienza preliminare e la presunta assenza di legami stabili dell'imputato con un'organizzazione di ingresso di clandestini; (2) violazione ed errata applicazione dell'art. 299 c.p.p., deducendo che il ripristino della misura più afflittiva è avvenuto senza elementi sopravvenuti e che il giudice avrebbe invece potuto riformulare il giudizio sulla base di elementi preesistenti (per es. l'interrogatorio) senza violare la norma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura, di fatto, chiedeva una rivalutazione del merito e degli elementi di fatto posti a base della decisione del Tribunale, cosa preclusa in sede di legittimità salvo palese illogicità o contraddittorietà della motivazione, non ravvisata. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: il Tribunale ha correttamente valutato l'appello del Pubblico Ministero, potendo riesaminare l'attualità delle esigenze cautelari e la proporzionalità della misura (conseguendo il ripristino della custodia cautelare). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma richiamata quale motivo di cassazione relativo alla carenza o contraddittorietà della motivazione; la Corte richiama che l'esame di legittimità non può sostituirsi al giudice del merito e può censurare la motivazione solo se manifestamente illogica o contraddittoria
Norma relativa alla revoca o modifica delle misure cautelari; nel caso la Corte osserva che la valutazione sulle misure può riguardare anche elementi non necessariamente sopravvenuti e che il giudice di appello può riconsiderare la sussistenza delle condizioni cautelari
Criteri per la scelta della misura cautelare (esigenze cautelari e proporzionalità); la Corte ricorda che il giudice di appello valuta integralmente tali criteri, indagato per indagato, nella scelta della misura più adeguata
Corte Cost. n. 186/2000
Principio richiamato circa la possibile configurabilità della colpa nella proposizione di impugnazioni manifestamente infondate, giustificando l'irrogazione della sanzione a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione di merito o per riconsiderare gli elementi di fatto: le doglianze sulla motivazione sono ammissibili in cassazione solo se sussiste una manifesta illogicità o contraddittorietà.
- L'appello del Pubblico Ministero avverso una misura cautelare attenuata può legittimamente comportare la riconsiderazione dell'attualità delle esigenze cautelari e il ripristino di misure più afflittive se la gravità degli indizi e i criteri di proporzionalità lo giustificano.
- L'art. 299 c.p.p. non impedisce al giudice di riformare la valutazione cautelare anche sulla base di elementi già esistenti; ciò che conta è la nuova valutazione complessiva delle esigenze cautelari.
- Per avere successo in cassazione contro provvedimenti cautelari è necessario dimostrare contraddizioni manifeste o carenze logiche nella motivazione, non semplicemente proporre una diversa lettura degli stessi fatti.
- Vi è rischio di condanne per spese e sanzioni (Cassa delle ammende) quando un ricorso si rivela manifestamente infondato o colposo; valutare il merito dell'impugnazione prima di procedere può evitare sanzioni.
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