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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22053/2026 del 27/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta dal consorzio creditore avverso l'esclusione della prededuzione su un credito insinuato tardivamente nei confronti della società debitrice sottoposta ad amministrazione straordinaria. Il credito derivava da lavori di progettazione esecutiva e realizzazione di una tratta ferroviaria AV, in parte eseguiti prima dell'apertura della procedura e in parte nel corso della stessa sino allo scioglimento del contratto di consorzio. L'organo commissariale aveva contestato la prededuzione sostenendo, tra l'altro, che il credito era stato estinto o comunque soddisfatto mediante escussione di una fideiussione bancaria e che le prestazioni non erano funzionali alla continuazione dell'attività d'impresa, anche perché il cantiere non era incluso nel programma commissariale. Il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione, ritenendo provata la documentazione prodotta, non contestati i fatti costitutivi, corretta l'imputazione del pagamento del garante ai diversi crediti e riconoscendo la prededuzione per i crediti maturati in costanza di procedura fino allo scioglimento del rapporto. L'amministrazione straordinaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità per violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che il Tribunale avesse deciso su prove non allegate dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; 2) violazione delle norme sulla prededuzione e sull'amministrazione straordinaria, sostenendo che i crediti non erano funzionali alla continuazione dell'impresa; 3) omesso esame di fatto decisivo, sempre relativo alla mancanza di funzionalità del credito rispetto agli scopi della procedura.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi del provvedimento impugnato e perché, in sostanza, censurava la valutazione delle prove e non l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti. Ha poi esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo, dichiarandoli inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ritenendo la decisione del Tribunale conforme alla giurisprudenza consolidata: i crediti per prestazioni eseguite durante la pendenza del contratto e fino allo scioglimento disposto dall'organo commissariale vanno ammessi in prededuzione, anche se il commissario non sia subentrato nel contratto e anche nel successivo fallimento. La Corte ha inoltre escluso che, per tali crediti, fosse necessario un autonomo accertamento della funzionalità agli scopi della procedura, perché la prededuzione discende dalla temporanea prosecuzione legale dei contratti pendenti nell'amministrazione straordinaria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti e acquisite di propria iniziativa oltre i poteri officiosi; non è invece censurabile sotto tale profilo la semplice valutazione comparativa delle prove offerte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La diversa forza persuasiva attribuita dal giudice alle prove ritualmente acquisite rientra nella valutazione consentita dal giudice di merito e non integra di per sé violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il vizio processuale dedotto per la pretesa nullità della decisione conseguente alla violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per la censura di violazione o falsa applicazione delle norme sulla prededuzione e sull'amministrazione straordinaria.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro invocato per lamentare l'omesso esame di un fatto decisivo, che la Corte non ha ritenuto sussistente in presenza di una censura meramente valutativa.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme all'orientamento consolidato della Corte di cassazione.

  • art. 50, comma 2, d.lgs. n. 270/1999

    Nell'amministrazione straordinaria i contratti pendenti sono, di regola, proseguiti; i crediti per le prestazioni eseguite nel periodo tra apertura della procedura e scioglimento del rapporto sono ammessi in prededuzione.

  • art. 52 d.lgs. n. 270/1999

    La Corte esclude che, per i crediti maturati durante la pendenza del contratto e prima dello scioglimento, debba effettuarsi un autonomo giudizio di funzionalità agli scopi della procedura.

  • art. 74 l.fall.

    Richiamato insieme alle norme dell'amministrazione straordinaria a sostegno della tesi del ricorrente sulla mancanza di funzionalità del credito.

  • art. 111 l.fall.

    Richiamato per contestare il riconoscimento della prededuzione, ma ritenuto non idoneo a smentire la regola applicata dalla Corte.

  • art. 1373 c.c.

    Lo scioglimento del contratto non incide sulle prestazioni già eseguite in un rapporto ad esecuzione periodica o continuata.

  • art. 1378 c.c.

    Richiamato nel ragionamento sulla sopravvivenza degli effetti delle prestazioni già eseguite rispetto alla successiva manifestazione di volontà di scioglimento.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato nel medesimo quadro argomentativo relativo agli effetti dello scioglimento su prestazioni già eseguite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nell'ambito dell'amministrazione straordinaria, i crediti per prestazioni eseguite durante la pendenza di un contratto continuano a godere della prededuzione se maturano tra l'apertura della procedura e lo scioglimento del rapporto da parte dell'organo commissariale, anche quando non vi sia subentro nel contratto.
  • Per i crediti sorti nel periodo di temporanea prosecuzione dei contratti pendenti, la prededuzione deriva dalla disciplina legale della procedura e non richiede un autonomo accertamento in fatto della loro funzionalità agli scopi della procedura, salvo diverso dato normativo specifico.
  • La censura ex art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia effettivamente utilizzato prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri riconosciuti; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio ritualmente acquisito.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del merito quando la decisione impugnata si fonda su una ratio coerente con la giurisprudenza consolidata.
  • Quando il provvedimento impugnato si conforma a un orientamento giurisprudenziale stabilizzato, il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniInadempimentoFideiussione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiOnere della prova

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