Cassazione Penale, Sentenza n. 41986/2024 del 15/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa a un periodo complessivo di 4 anni, 7 mesi e 28 giorni patito in relazione a indagini e misure cautelari nell'ambito del triplice omicidio avvenuto a Brescia il 28/8/2006. Il ricorrente lamentava che la Corte d'appello di Milano avesse rigettato l'istanza per aver ritenuto la sua condotta gravemente colposa, in particolare per le "frequentazioni ambigue" con il cugino Marino Vito (coimputato e poi condannato), gli spostamenti effettuati insieme nelle date prossime al delitto, l'assenza del cellulare nel periodo considerato, il possesso di fascette stringicavo nella motrice del suo camion e il pernottamento nell'abitazione di un soggetto (Grusovin Dino) ritenuto collegato ad affari illeciti. Il ricorrente contestava la logica e la coerenza della motivazione, il mancato esame di specifiche ordinanze di custodia cautelare succedutesi nel tempo e l'erronea valorizzazione di fatti che, nei giudizi di merito, erano stati ritenuti irrilevanti o insufficienti a fondare la condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il rigetto dell'istanza di riparazione. I giudici hanno ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'appello che aveva individuato nella condotta del ricorrente elementi di "colpa grave" (frequentazioni ambigue, partecipazione a trasferte in concomitanza con le date del fatto, assenza del cellulare, collegamenti abitativi e relazionali con persone coinvolte in attività illecite) idonei a cagionare o a concorrere nella decisione dell'Autorità giudiziaria di applicare misure restrittive. La Corte ha inoltre ribadito l'autonomia del giudice della riparazione rispetto al giudice penale di cognizione: può valorizzare diversamente fatti e indagini purché non si tratti di fatti esclusi in via definitiva dal giudizio penale; le successive pronunce di annullamento delle sentenze di merito non vincolano automaticamente il giudice della riparazione. È stata rigettata anche la richiesta di trattazione orale in Cassazione e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali; non è stata disposta la rifusione delle spese del Ministero resistente per carenza di contributo della sua memoria.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha applicato i principi di detta norma valutando la ricorrenza della "colpa grave" come ostativa all'indennizzo.
Previsione che consente alla Corte di provvedere sui ricorsi in camera di consiglio senza udienza orale; utilizzata per dichiarare inconferente la richiesta di trattazione orale.
art. 275, comma 2-ter, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alle successive ordinanze di custodia cautelare emesse nel corso della vicenda; impone i presupposti per le misure cautelari adottate nelle indagini.
Limite all'utilizzo in sede riparatoria degli atti probatori acquisiti in violazione di divieti di legge; la Corte conferma la possibilità di usare atti d'indagine nel procedimento di riparazione salvo che siano stati esclusi dal giudice di cognizione o siano patologicamente ottenuti.
Richiamata nella vicenda in relazione all'ipotesi aggravante di collegamenti mafiosi; la motivazione evidenzia che, pur in assenza di accertamento formale di collegamenti mafiosi, il contesto locale e le indagini economico-finanziarie hanno contribuito alla valutazione della conoscenza degli illeciti del cugino.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 363/2007 e orientamenti successivi)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela, e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa
Principio richiamato e applicato: le frequentazioni ambigue, se poste in essere con consapevolezza del coinvolgimento della controparte in attività illecite, possono integrare colpa grave e giustificare il diniego dell'indennizzo.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione è autonomo rispetto al giudice penale di cognizione: può valorizzare diversamente gli elementi d'indagine e attribuire peso diverso a fatti che nei processi penali sono risultati insufficienti per la condanna, purché tali fatti non siano stati esclusi definitivamente dal giudice di cognizione.
- Le "frequentazioni ambigue" e i rapporti stretti con soggetti notoriamente dediti ad attività illecite possono costituire "colpa grave" ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, soprattutto se quei comportamenti potevano ragionevolmente indurre l'Autorità a ritenere la sussistenza di responsabilità penale.
- I legami di parentela non escludono automaticamente la valutazione di colpa grave: quando l'istante invoca rapporti familiari, il giudice deve effettuare una valutazione più penetrante ma resta possibile il diniego se emergono elementi che rendono la frequentazione non giustificabile o sintomatica di consapevolezza di illeciti.
- Le pronunce di annullamento delle sentenze penali o delle ordinanze cautelari non vincolano automaticamente il giudice della riparazione; l'assenza di condanna definitiva non garantisce di per sé il diritto all'indennizzo se il comportamento del richiedente ha contribuito causalmente alla misura cautelare.
- Il giudice della riparazione non è obbligato ad esaminare ogni singola ordinanza intervenuta nel tempo se ha individuato, con motivazione logica e sufficiente, i comportamenti determinanti da cui ha dedotto la colpa grave; ciò che conta è che gli elementi utilizzati non siano stati esclusi nel giudizio penale.
- In sede di Cassazione le richieste processuali (es. trattazione orale) possono essere dichiarate inconferenti se il rito prevede decisione in camera di consiglio non partecipata (art. 611 c.p.p.); è utile valutare in fase di impugnazione preventivamente l'ammissibilità formale delle istanze procedurali.
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